Diniego di acquisto di alimenti fuori catalogo e reclamo ex art 35-bis (Cass. pen. Sez. I n. 24710 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell’amministrazione di diniego dell’autorizzazione all’acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall’istituto non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto. Il diritto del detenuto ad una sana alimentazione è garantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dalla loro idoneità a soddisfare i bisogni nutritivi; l’individuazione dei singoli generi acquistabili attiene alle modalità di esercizio del diritto ed è rimessa alle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria, non sindacabili in sede giurisdizionale ove non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 30.01.2026, aveva accolto il reclamo di un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro la disposizione dell’istituto penitenziario di non consentire l’acquisto di lievito e farina. Il Tribunale riteneva illegittima la limitazione, non giustificata da esigenze di sicurezza, anche alla luce di una informativa del Nucleo Artificieri.
Avverso tale ordinanza la Casa circondariale, il D.A.P. e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’esercizio di potestà non spettanti alla giurisdizione, la falsa applicazione del principio di non discriminazione e la violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., che consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle sole posizioni giuridiche qualificabili come diritto, vulnerate da condotte dell’amministrazione dalle quali derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio. Presupposti essenziali sono una posizione giuridica attiva non riducibile per effetto della carcerazione e una condotta amministrativa con essa in illegittimo contrasto (Sez. 1 n. 36865 del 2021).
La Corte precisa che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative, se adottate nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità: in tal caso la posizione originaria è degradata a mero interesse legittimo (Sez. 1 n. 24711 del 2023). Il nucleo intangibile del diritto non va confuso con le sue modalità di esercizio, soggette a regolamentazione: solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione reclamabile, mentre le scelte discrezionali dell’amministrazione non sono sindacabili ove non manifestamente irragionevoli (Sez. 7 n. 373 del 2014).
Il diritto all’alimentazione sana rientra tra le posizioni azionabili ex art. 35-bis ord. pen. (Sez. 1 n. 33917 del 2021), ma è garantito dalla varietà dei prodotti acquistabili e dalla loro idoneità a corrispondere ai bisogni nutritivi. L’individuazione dei singoli alimenti costituisce modalità di esercizio del diritto: né la farina né il lievito sono indispensabili, potendo l’alimentazione essere coltivata con altri prodotti del catalogo approvato.
Nel caso concreto, la Direzione ha vietato l’acquisto in forza di una valutazione organizzativa non irragionevole né sproporzionata, fondata sulla facile infiammabilità delle sostanze e sulla loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali. La Corte ha quindi assicurato continuità al principio espresso da Sez. 1 n. 23731 del 2024 e Sez. 1 n. 17489 del 2024, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata, assorbita ogni altra questione.
Nota della Redazione
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