Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso interdittiva antimafia (Cass. civ. Sez. Un. n. 30659/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto, che preclude l’iscrizione nella white list e la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, non costituisce una misura limitativa della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost., non implicando alcuna coercizione fisica né un assoggettamento totale della persona all’altrui potere. Esso è impugnabile avanti al giudice amministrativo, e avverso la relativa decisione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non per motivi di merito, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il Fatto
Una società di vigilanza, a seguito di un provvedimento prefettizio di revoca della licenza e di un’interdittiva antimafia che ne determinava l’inserimento nel casellario informatico dell’ANAC, impugnava tali atti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e, in appello, dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il CGA, con sentenza n. 388 del 2023, rigettava il ricorso e dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia). La società proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo, con il primo motivo, l’ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., sostenendo che l’interdittiva antimafia, incidendo sulla libertà personale, sarebbe impugnabile in cassazione per motivi di merito, e chiedendo il sollevamento di questione di legittimità costituzionale. Con il secondo motivo, contestava il mancato rinvio alla Corte costituzionale da parte del CGA.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sull’art. 13 Cost., secondo cui la riserva di giurisdizione opera per le misure che implicano un’assoggettamento della persona al potere pubblico, mediante coercizione fisica, e non per mere limitazioni della capacità di agire o limitazioni patrimoniali. L’interdittiva antimafia, come già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 2020), non incide sulla libertà personale, ma sulla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., e la sua compressione è giustificata dall’esigenza di contrasto al fenomeno mafioso.
La Corte ha osservato che il provvedimento interdittivo è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, il quale può sindacarne la legittimità anche sotto il profilo della motivazione e della valutazione degli indizi, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 552/2024). Avverso la decisione del giudice amministrativo, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non per motivi di merito. La Corte ha altresì escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 57/2020 che ha già dichiarato manifestamente infondata la questione sotto il profilo dell’art. 41 Cost.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni Pratiche
- Limiti del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo: L’avvocato che intenda impugnare una sentenza del Consiglio di Stato o del CGA in materia di interdittive antimafia può proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione (difetto o eccesso di giurisdizione), non per vizi di merito, di violazione di legge o di motivazione, neppure sotto il profilo dell’art. 111, comma 7, Cost., poiché il provvedimento interdittivo non incide sulla libertà personale.
- Valutazione della legittimità dell’interdittiva antimafia: La legittimità dell’interdittiva antimafia è sindacabile in sede di giudizio amministrativo, che deve valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi di infiltrazione mafiosa, non potendo essere oggetto di un autonomo controllo di merito in cassazione.
- Inammissibilità della richiesta di rinvio alla Corte costituzionale: La richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme in materia di interdittiva antimafia è inammissibile quando la Corte costituzionale si è già pronunciata in senso negativo, dichiarando manifestamente infondata la questione sotto il profilo dell’art. 41 Cost., e non essendo configurabile alcuna violazione dell’art. 13 Cost.
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Nota della Redazione
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