La contumacia non giustifica la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 3057 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia della parte processuale è un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall’onere probatorio né può essere intesa come adesione alle richieste avversarie idonea ad escludere la soccombenza. Essa non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014 e come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale. La compensazione, presupponendo che entrambe le parti costituite sostengano in via definitiva le spese anticipate, non è comunque invocabile quando solo una parte processuale sia costituita; in tal caso, in alternativa alla condanna del contumace soccombente, può solo prevedersi l’irripetibilità delle spese della parte costituita, ma esclusivamente quando quest’ultima sia risultata soccombente. La condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed è causalmente connessa all’esito della lite, sicché, in presenza di soccombenza totale, va applicato il principio di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c..
Il Fatto
Un avvocato, difensore di fiducia di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione, ex artt. 82, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione degli onorari emesso dal Giudice di Pace, che non aveva riconosciuto i compensi per l’attività istruttoria e dibattimentale svolta nel procedimento penale.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, accoglieva l’opposizione e liquidava il maggior importo richiesto, ma compensava integralmente le spese di lite, ritenendo che la contumacia del Ministero della Giustizia avesse reso più celere la definizione del giudizio. Avverso tale statuizione l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Essendo il Ministero della Giustizia risultato totalmente soccombente nel giudizio di opposizione, ancorché contumace, il giudice avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c. La condanna alle spese, ha chiarito la Corte, non ha natura sanzionatoria ed è causalmente connessa all’esito della lite.
La contumacia, prosegue la motivazione, è un comportamento neutro che non esonera la controparte dall’onere probatorio e non può essere interpretata come adesione alle richieste avversarie, tantomeno come grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese. In tal senso depongono i precedenti richiamati: Cass. ord. n. 28076 del 2025, Cass. ord. n. 8273 del 2024, Cass. ord. n. 28700 del 2023 e Cass. n. 284 del 2022.
La Corte ha inoltre rilevato un profilo dirimente: la compensazione delle spese presuppone che entrambe le parti siano costituite, dovendo entrambe sostenere in via definitiva le spese già anticipate. Quando, come nel caso di specie, solo una parte è costituita, l’unica alternativa alla condanna del contumace soccombente è l’irripetibilità delle spese verso il contumace, ma solo nell’ipotesi in cui la parte costituita sia risultata soccombente (cfr. Cass. n. 5320 del 2023 e Cass. n. 10445 del 2011).
In ogni caso, anche a voler applicare l’art. 92, secondo comma, c.p.c. nel testo vigente, la compensazione sarebbe stata possibile solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, ai sensi della sentenza additiva n. 77/2018 della Corte Costituzionale. Ipotesi tutte estranee alla mera contumacia del Ministero. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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