Appello: omessa notifica al difensore determina nullità assoluta (Cass. pen. n. 9840/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La notificazione effettuata a un professionista diverso dal difensore di fiducia nominato dall’imputato non può considerarsi idonea a instaurare validamente il giudizio di appello. Il vizio investe il decreto di citazione e si riflette sulla validità del successivo giudizio, anche quando questo si sia svolto con rito cartolare. L’accertamento della nullità impone l’annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di appello per l’ulteriore corso.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, per plurime violazioni dell’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. Con il ricorso per cassazione l’imputato deduceva, in via preliminare, l’omessa notificazione al proprio difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendo che l’atto fosse stato inviato a un avvocato omonimo ma diverso da quello nominato di fiducia.
Con un secondo motivo venivano formulate censure sulla sussistenza del reato e sulla valutazione delle prove. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina direttamente gli atti, trattandosi di una questione processuale. Dalla documentazione emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato trasmesso telematicamente a un indirizzo riferibile a un professionista diverso dal difensore effettivamente nominato dall’imputato. La diversità risultava anche dai dati identificativi professionali riportati negli atti di notificazione.
La Corte rileva quindi che il difensore di fiducia non aveva ricevuto il decreto di citazione. Il giudizio di appello si era successivamente svolto con rito cartolare, in assenza di una diversa istanza di parte. La mancata notificazione dell’atto introduttivo al difensore integra una nullità assoluta e insanabile, incidendo direttamente sul diritto di assistenza tecnica e sulla regolare costituzione del rapporto processuale nel grado di appello.
La Cassazione richiama il principio secondo cui l’omessa citazione del difensore determina la nullità prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Non rileva, quindi, che una comunicazione sia stata materialmente effettuata, quando questa sia stata indirizzata a un soggetto diverso dal difensore ritualmente nominato.
La fondatezza del primo motivo rende superfluo l’esame delle ulteriori censure relative al merito della responsabilità. La sentenza viene pertanto annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello per la rinnovazione del giudizio nel rispetto delle garanzie difensive.
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