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Guida senza patente: non applicabile la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 5534 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. È altresì inammissibile, nel giudizio di cassazione, la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, laddove la determinazione di questa non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato nelle conformi sentenze di merito per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, deducendo tre motivi: il primo relativo al vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove; il secondo concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; il terzo, infine, afferente alla misura della pena irrogata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come le doglianze sviluppate nel primo motivo, pur apparentemente incentrate su vizi di legittimità, riguardassero in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione resa dai giudici di appello è stata ritenuta congrua, adeguata e basata su corretti criteri inferenziali, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto era stata validamente esclusa in sentenza alla luce del disvalore oggettivo della condotta, caratterizzata da una fuga rocambolesca alla vista dell’alt della polizia. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale causa di esclusione della punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento: la condotta, infatti, assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024).

In relazione al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato la genericità, precisando che la determinazione della pena in concreto irrogata era sorretta da adeguata motivazione, avendo il giudice di merito considerato la negativa personalità dell’imputato e l’entità del fatto. Ha infine ribadito che è inammissibile, in sede di legittimità, la censura volta a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 2014).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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