Truffa contrattuale online e inammissibilità dei motivi reiterati in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 4210 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., la condotta di chi mette in vendita un bene su un sito internet e non lo consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, presentandosi falsamente come alienante al solo fine di indurre la controparte a versare una somma di denaro e conseguire un profitto ingiusto. Il giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. esige la valutazione congiunta degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza, con espresso richiamo all’art. 133, primo comma, cod. pen. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che riproponga le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, senza correlazione critica con la motivazione impugnata.

Il Fatto

Un imputato è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la responsabilità con motivazione rafforzata. La vicenda riguarda la messa in vendita di un bene su un sito internet e la mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo.

Avverso la sentenza del 20.02.2024 l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per truffa; esclusione della particolare tenuità del fatto; vizio di motivazione sulla pena; mancata concessione delle attenuanti generiche; diniego della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato separatamente i motivi, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità. Quanto al primo, il ricorso è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La Corte ha richiamato la regola per cui la mancanza di specificità, da cui deriva l’inammissibilità a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Sul merito della responsabilità, la Corte ha confermato il principio per cui integra la truffa contrattuale la condotta di chi, presentandosi falsamente come alienante, induce l’acquirente a versare denaro senza consegnare il bene, richiamando Sez. II n. 51551 del 4.12.2019.

Il secondo motivo, relativo all’art. 131 bis cod. pen., è stato dichiarato indeducibile perché reiterazione pedissequa di quelli già dedotti in appello. La Corte ha precisato che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie, bilanciando condotta, danno e colpevolezza: la Corte d’appello ha escluso il beneficio in ragione delle modalità della condotta, dell’entità del danno e dell’intensità del dolo.

Il terzo motivo sulla pena è manifestamente infondato, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Il quarto, sul diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile e manifestamente infondato: è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità. Il quinto, sul diniego della sospensione condizionale, è indeducibile per reiterazione di motivi già dedotti in appello, a fronte di pregnanti indici di disvalore desunti dalla gravità del fatto e dai precedenti penali.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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