Confisca allargata: la sproporzione richiede motivazione rigorosa (Cass. pen. Sez. IV n. 31667/2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per la mera detenzione illecita di sostanze stupefacenti non consente di qualificare il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato come profitto o prodotto del reato, mancando il necessario nesso con una condotta che, di per sé, non produce ricavi. La sua ablazione può essere disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, soltanto quando ne ricorrono tutti i presupposti. Il giudice deve motivare specificamente sulla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti, con rigore crescente quando le somme sequestrate sono modeste. Le allegazioni astrattamente idonee a giustificare, anche solo in parte, la provenienza lecita del denaro impongono una verifica concreta e una motivazione puntuale.
Il Fatto
Il Tribunale, all’esito del giudizio per un reato in materia di sostanze stupefacenti, aveva disposto la confisca di euro 3.295,00 rinvenuti nell’abitazione dell’imputato. La misura patrimoniale era stata applicata ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il giudice di merito, il denaro costituiva il provento di una precedente attività di spaccio, considerate la consistenza dell’importo e l’asserita inidoneità della documentazione difensiva.
Il ricorrente contestava esclusivamente la confisca. La difesa aveva documentato due prelievi bancari, per complessivi euro 500,00, eseguiti dalla convivente nel mese di agosto 2025. Le somme provenivano da un conto alimentato mediante aiuti familiari destinati al mantenimento del figlio. Il Tribunale, tuttavia, aveva confiscato l’intero importo senza distinguere la quota assistita da tale giustificazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla natura del reato accertato. La condanna riguardava la detenzione, non la cessione, di sostanze stupefacenti. La mera detenzione non genera di per sé un profitto. Il denaro sequestrato non poteva quindi essere confiscato ai sensi dell’art. 240 cod. pen., in assenza di un collegamento necessario tra la somma e il fatto per il quale era stata affermata la responsabilità. Il principio era già stato espresso dalla Sezione IV con la sentenza n. 20130 del 2022.
La misura era stata invece disposta come confisca per sproporzione. L’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, nella formulazione richiamata dalla Corte, include anche il delitto previsto dall’art. 73, comma 5, tra quelli che consentono l’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. Occorre però dimostrare che il condannato dispone di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito e dei quali non sappia giustificare la provenienza.
La prova della sproporzione grava sul pubblico ministero e determina una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale. L’interessato può superarla mediante allegazioni specifiche e verificabili. Quando queste risultano astrattamente idonee a dimostrare una fonte lecita e proporzionata, anche soltanto per una parte del denaro, il giudice deve spiegare quali circostanze concrete ne escludano l’attendibilità. Per i traffici di modesta gravità e per somme non elevate, tale motivazione deve essere particolarmente rigorosa, come affermato dalla Sezione IV con la sentenza n. 18608 del 2024.
Il Tribunale si era limitato a osservare che i due prelievi riguardavano un periodo diverso da quello dell’imputazione e una somma molto inferiore all’importo complessivamente rinvenuto. Non aveva però esaminato il reddito dell’imputato né chiarito perché la disponibilità dei documentati euro 500,00 fosse ingiustificata e sproporzionata. La Cassazione ha quindi annullato sul capo relativo alla confisca, con rinvio al Tribunale in diversa persona fisica per un nuovo giudizio, dichiarando irrevocabili le restanti statuizioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.