Inammissibili i ricorsi per motivi generici e riiterazione delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4217 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono nella pedissequa riiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Tale censura è solo apparente, perché non assolve la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il sindacato della Corte di cassazione non consente di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Parimenti generico è il motivo che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con pronuncia del 25.03.2024. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi, deducendo l’illogicità della motivazione, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante contestata, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con un separato ricorso, depositato nell’interesse della stessa imputata, è stata ulteriormente censurata la sentenza di appello. La questione giunge così all’esame della Corte di legittimità, che ne dichiara l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è giudicato inammissibile. La Corte ribadisce che non è consentito sovrapporre la propria lettura dei dati processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né ricostruire diversamente i fatti o saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento. Richiama sul punto Sez. U, n. 12 del 31.05.2000, Jakani.
Il giudice di merito, osserva il Collegio, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione sulla riconosciuta aggravante, è parimenti inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello. La Corte ricorda che la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, è legittimamente desumibile quando la richiesta economica di natura estorsiva, seppure implicita, provenga da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all’attività estorsiva, salvo elementi indicativi di diversa riconducibilità. Sul punto richiama Sez. 2, n. 36115 del 27.06.2017, Pacilli.
Quanto al terzo motivo, sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. I giudici di merito hanno escluso la concessione sulla base della gravità delle condotte, dell’entità complessiva delle somme estorte e delle modalità delle minacce. Il Collegio ribadisce che non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, richiamando Sez. 2, n. 3609 del 18.01.2011, Sermone e altri precedenti conformi.
Il ricorso depositato dall’avvocato difensore è infine dichiarato generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: non indica gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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