Inammissibile il ricorso della parte civile sul concorso di colpa e sulle provvisionali (Cass. pen. Sez. IV n. 16678 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile che abbia ottenuto condanna generica al risarcimento del danno non ha interesse a ricorrere per cassazione per contestare la misura percentuale del concorso di colpa della vittima, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto. Il provvedimento di assegnazione della provvisionale non è autonomamente impugnabile, non essendo idoneo al giudicato e dovendo essere travolto dalla liquidazione integrale. La scelta, da parte del consulente tecnico, di coefficienti più cautelativi in presenza di margini di approssimazione equivale a criterio prudenziale e non integra applicazione del favor rei, criterio giuridico riservato al giudice. La censura che sollecita una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro si risolve in una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di motivazione non manifestamente illogica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari aveva parzialmente riformato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato l’imputato responsabile di omicidio colposo stradale e falso per induzione per un sinistro avvenuto nel gennaio 2022, nel quale aveva perso la vita una donna alla guida di una Fiat Panda, investita da un’Audi A4 condotta dall’imputato a velocità stimata di 90 km/h, a fronte del limite di 50 km/h. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità, incrementando però il concorso di colpa della vittima, riconosciuto nella condotta di immissione nell’intersezione senza dare la precedenza e a velocità non prossima all’arresto, riducendo la pena e confermando la condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con provvisionali immediatamente esecutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dalle parti civili, parenth della vittima, avverso la sentenza di appello limitatamente al capo concernente l’omicidio colposo. Con il primo motivo, i ricorrenti avevano dedotto la nullità della sentenza per la tardiva notifica alle parti civili dell’avviso di deposito, che avrebbe impedito l’esercizio della facoltà di presentare istanza al Procuratore generale ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che tale facoltà non attiene all’intervento o all’assistenza della parte civile, non essendo assimilabile a un atto processuale che rientri nelle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’ordinamento, infatti, riconosce alla parte civile il potere di impugnare autonomamente la sentenza ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., strumento effettivamente esercitato nel caso di specie, con conseguente esclusione di profili di illegittimità costituzionale.
Quanto al secondo motivo, relativo all’erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione per l’incremento del concorso di colpa della vittima, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. La doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava sostanzialmente a sollecitare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. In tema di impugnazioni, è stato ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso della parte civile volto a ottenere una diversa determinazione della misura percentuale del concorso di colpa, essendo suscettibile di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto. Parimenti, non è ravvisabile interesse a ricorrere avverso la determinazione delle provvisionali, provvedimento non suscettibile di passare in giudicato.
Sul merito della ricostruzione, la Corte ha precisato che in sede di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione, e che l’emersione di una criticità su singole valutazioni non comporta l’annullamento per vizio di motivazione se le restanti offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva offerto una risposta argomentata alle critiche difensive, valorizzando l’inosservanza dell’obbligo di precedenza e del surplus di prudenza imposto dalla ridotta visibilità. La Corte ha poi escluso che l’uso di coefficienti cautelativi da parte del consulente del pubblico ministero equivalga all’applicazione di un criterio non scientifico, trattandosi di espressione di un criterio prudenziale. Quanto al richiamo allo standard probatorio del “più probabile che non”, applicabile nel giudizio ai soli effetti civili, i ricorrenti non avevano indicato alcun preciso passaggio motivazionale in cui la Corte di appello avesse applicato la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio per escludere elementi sfavorevoli alla vittima.
Il motivo aggiunto, concernente l’omessa acquisizione dei dati dalla centralina elettronica del veicolo, è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, non essendo prospettata la concreta incidenza del dato sull’esito della decisione. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, escludendo l’applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. per la mancanza di un ricorso ammissibile.
Nota della Redazione
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