Notifica tramite poste private valida per gli atti sostanziali tributari (Cass. civ. n. 13802 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di una cartella di pagamento eseguita tramite operatore postale privato è valida quando effettuata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, riservando al fornitore del servizio universale esclusivamente i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari e le notificazioni delle violazioni al codice della strada. La censura sulla mancata notificazione di una cartella di pagamento ricomprende anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione, senza che sia necessaria l’integrazione dei motivi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, non costituendo domanda nuova l’introduzione di uno specifico segmento del procedimento notificatorio.
Il Fatto
La contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì un’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa o irrituale notifica delle tre cartelle presupposte e la prescrizione dei crediti. L’agente della riscossione si costituiva depositando documentazione attestante la notifica delle cartelle. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando l’inesistenza delle notifiche in quanto eseguite tramite operatore postale privato, prima dell’entrata in vigore della normativa sulla liberalizzazione del settore.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello deducendo il vizio di ultrapetizione, non avendo la contribuente mai eccepito l’inesistenza delle notifiche per tale specifico motivo. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di prime cure, ritenendo correttamente proposta la contestazione e rilevando, in ogni caso, fondata l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver i giudici d’appello annullato l’atto impugnato a seguito dell’accertamento di una violazione mai dedotta in giudizio. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui nella censura sulla mancata notificazione di una cartella di pagamento può considerarsi ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione, senza necessità di integrazione dei motivi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo, l’Agenzia lamentava la violazione degli artt. 16 d.lgs. 546/1992, 4 d.lgs. 261/1999 e 140 c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato l’inesistenza delle notificazioni eseguite tramite operatori di posta privata nel periodo tra la liberalizzazione parziale e quella totale. La Corte ritiene il motivo fondato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: il d.lgs. n. 58 del 2011, recependo la Direttiva 2008/6/CE, ha modificato l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, riservando al fornitore del servizio universale solo i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari e le notificazioni delle violazioni al codice della strada. La liberalizzazione totale è stata compiuta solo con la legge n. 124 del 2017, che ha abrogato l’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999.
La Corte richiama la sentenza Sezioni Unite n. 8416/2019, che ha riconosciuto la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 58/2011. La sentenza Sez. U. n. 299 del 2020, sulla nullità delle notifiche di atti giudiziari eseguite da operatori privati, non è riferibile agli atti sostanziali tributari notificati nel periodo tra la liberalizzazione parziale e quella totale.
La CTR non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritenendo inesistente la notifica delle cartelle eseguite tramite operatore postale privato nel 2015 e nel gennaio 2017. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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