Opposizione recuperatoria tempestiva se la citazione è notificata nel termine (Cass. civ. Sez. III n. 13748 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione cd. «recuperatoria» alla sanzione amministrativa, qualificata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposta con ricorso nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del primo atto con il quale la parte è venuta a conoscenza della sanzione. Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011 introdotti con atto di citazione anziché con ricorso, il giudizio è correttamente instaurato se la citazione è notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto. La sanatoria si realizza indipendentemente dall’ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. cit., che opera solo pro futuro.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione del Comune per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, eccependo l’omessa notifica degli atti presupposti e la nullità dell’atto per difetto di motivazione. Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione e il Tribunale ha confermato la decisione, qualificando l’opposizione come «recuperatoria» e dichiarandola tardiva e quindi inammissibile, poiché, pur essendo stata la citazione notificata entro i trenta giorni, l’iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il termine.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione della qualificazione dell’opposizione, confermando che la contestazione della mancata notificazione del verbale di accertamento, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria, va fatta valere con l’opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 e proposta nelle forme dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 entro trenta giorni dalla notificazione del primo atto con cui la parte ha avuto conoscenza della sanzione, sia esso una cartella di pagamento o un’ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639 del 1910.

Il tribunale, precisando che l’indicazione dell’oggetto nell’epigrafe non costituisce implicita qualificazione della domanda, ha legittimamente operato la qualificazione dell’opposizione come «recuperatoria». Tale statuizione non è censurabile, non essendosi formato alcun giudicato interno sul punto.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene fondato, richiamando il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 758 del 2022 secondo cui, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, se la domanda è introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, il giudizio è correttamente instaurato se la citazione è notificata tempestivamente, producendo gli effetti propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto. La sanatoria si realizza indipendentemente dall’ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. cit., che opera solo pro futuro.

La decisione impugnata è quindi cassata nella parte in cui ha dichiarato tardiva l’opposizione, poiché la citazione era stata notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, e l’opposizione era pertanto tempestivamente proposta. La Corte dichiara invece inammissibili per difetto di interesse i motivi relativi al merito, atteso che il tribunale, dopo la statuizione di inammissibilità, si era spogliato della potestas iudicandi, e le relative argomentazioni erano state svolte ad abundantiam. Il primo motivo è rigettato, l’ottavo assorbito, e la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, per il riesame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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