Ricorso inammissibile per censura non estesa a tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 23636 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte. L’omessa impugnazione di una sola di esse rende definitiva quella motivazione, con la conseguenza che le censure residue non possono in alcun caso produrre l’annullamento della sentenza. Il vizio di violazione di legge prospettato come conseguenza di una rivalutazione di circostanze fattuali si risolve in una sollecitazione a tale rivalutazione, inammissibile in sede di legittimità. Il motivo che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo senza indicarne l’avvenuta specifica deduzione nei gradi di merito non assolve l’onere di allegazione imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società affittuaria di un ramo d’azienda all’interno di un centro commerciale si opponeva al decreto ingiuntivo con cui l’affittante le aveva richiesto canoni, spese comuni e una penale. Il Tribunale rigettava l’opposizione. In appello, la Corte d’Appello di Roma accoglieva invece il gravame, revocava il decreto e, ridotta la penale a un terzo, condannava l’affittuaria al pagamento di una somma inferiore.
La società affittuaria proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 1384 cod. civ. nella riduzione della penale, omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla natura transattiva di un accordo e alla restituzione dei titoli, nullità della sentenza per omessa motivazione. La controricorrente resisteva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente i tre motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il primo è inammissibile perché ricostruisce il vizio di violazione dell’art. 1384 cod. civ. come esito di una diversa valutazione di circostanze fattuali, sollecitando una rivalutazione preclusa in sede di legittimità, come già affermato da precedenti arresti della stessa Sezione. Inoltre la ricorrente non offre l’indicazione specifica richiesta dal n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. in ordine al se, dove e quando gli elementi allegati fossero stati dedotti nei gradi di merito.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Pur evocando in rubrica l’omesso esame di una scrittura privata, nell’illustrazione la ricorrente si duole della mancata considerazione di una “lettera” priva di data, non identificabile con i documenti prodotti, senza indicare dove e come il fatto fosse stato dedotto nel giudizio di appello. Anche a volerla riqualificare, osserva la Corte, il fatto non assume carattere decisivo, posto che la sua rilevanza è postulata in modo assertorio.
La Corte valorizza poi un profilo dirimente. La sentenza d’appello si fonda su una motivazione autonoma, non impugnata, secondo cui la restituzione dei titoli da parte dell’affittante era avvenuta solo dopo l’escussione del fideiussore bancario, attivata per il mancato pagamento delle cambiali. Poiché ciascuna autonoma ratio decidendi è sufficiente da sola a sorreggere la decisione, la mancata impugnazione di una di esse rende definitivo l’accertamento e le censure residue risultano comunque inidonee all’annullamento. La violazione dell’art. 1237 cod. civ., argomentata solo in via derivata, segue la medesima sorte.
Il terzo motivo è manifestamente inammissibile. La ricorrente assume come motivazione solo una parte di essa, ma dalla lettura della sentenza emerge una motivazione esistente, che dà conto del convincimento del giudice di merito alla luce delle risultanze processuali. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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