Correggibile l’errore materiale da contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. civ. Sez. I n. 25151 del 14.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale, il contrasto tra il dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione non incide sull’idoneità del provvedimento, considerato nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Esso integra errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento. Non viene in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità, né un vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che presuppone la percezione di una falsa realtà documentale in contrasto con gli atti e le risultanze di causa.

Il Fatto

Un’ordinanza della Corte di cassazione rigettava il ricorso di una società, condannandola alle spese e al versamento del contributo unificato. La ricorrente rilevava che nella motivazione, dopo l’esame del primo motivo, il collegio aveva aderito all’orientamento più recente sulla validità della clausola che subordina il pagamento del corrispettivo all’erogazione del finanziamento, formulando il relativo principio di diritto; nel dispositivo, invece, il ricorso era stato integralmente rigettato, anziché accolto quanto al primo motivo con cassazione e rinvio.

La società proponeva quindi ricorso per correzione dell’errore materiale, deducendo il contrasto tra la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza. La Sezione sesta, con ordinanza interlocutoria, rimetteva la causa alla prima sezione, non emergendo una manifesta inammissibilità o fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la nozione di errore materiale. Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è diretto a porre rimedio a un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà.

Deve qualificarsi come errore materiale quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento. Esso si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione, e come tale percepibile ictu oculi (Cass., n. 19601/2011).

Il collegio richiama il principio secondo cui il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo di una sentenza di cassazione e la pronuncia adottata in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass., n. 15321/2012; Cass., n. 668/2019).

Nel caso concreto, il dispositivo di rigetto diverge dalla motivazione specifica sul primo motivo, emergendo un difetto di corrispondenza rilevabile ictu oculi. La premessa “il ricorso è infondato” costituisce mera svista, poiché lo sviluppo argomentativo aderisce all’orientamento favorevole alla validità della clausola. La Corte esclude la tesi del vizio revocatorio: l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone la percezione, in contrasto con gli atti, di una falsa realtà documentale (Cass., n. 9471/2025; Cass., n. 2529/2016).

Accolto il ricorso, la Corte ordina la correzione del dispositivo con l’inserimento della statuizione di accoglimento del primo motivo, la cassazione del provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione e il rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, con eliminazione della condanna alle spese. Le spese del procedimento sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *