Simulazione del contratto provata per presunzioni dai terzi (Cass. civ. Sez. III n. 11460 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione del contratto, quando la domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, la prova della simulazione può essere data anche per presunzioni, poiché i terzi non possono accedere alla controdichiarazione eventualmente intercorsa tra le parti. Il giudice del merito valuta gli elementi presuntivi non solo analiticamente ma nella loro convergenza globale, secondo l’id quod plerumque accidit, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e giuridica. La nullità del contratto dissimulato per difetto di forma non apre la via alla condictio indebiti in favore di chi abbia eseguito la prestazione ricevendone la controprestazione di fatto, perché ciò realizzerebbe un arricchimento senza causa ai danni della controparte.

Il Fatto

Una signora, rappresentata dal nipote, convenne davanti al Tribunale di Macerata tre soggetti per ottenere la restituzione di 64.800 euro. Espose di aver stipulato con una di essi un contratto di comodato avente ad oggetto un immobile e di essere stata costretta a versare, anche tramite gli altri due convenuti, somme indebite. I convenuti eccepirono la decadenza e la prescrizione e chiesero il rigetto.

Il Tribunale ritenne incontestabile la volontà delle parti di dar vita a una locazione dissimulata sotto un comodato gratuito simulato e rigettò la domanda. La Corte d’Appello di Ancona confermò, reputando provati per presunzioni sia il contratto simulato sia quello dissimulato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2722 e 2729 cod. civ., sostenendo che la simulazione avrebbe dovuto essere provata con una controdichiarazione scritta. La Corte dichiara il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: l’illustrazione evoca emergenze fattuali e processuali senza riprodurne il contenuto né localizzarle.

Nel merito, il Collegio osserva che l’art. 1417 cod. civ. ammette la prova testimoniale della simulazione quando la domanda sia proposta da creditori o terzi. I controricorrenti erano terzi e potevano provare la simulazione anche per presunzioni.

La soluzione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che per i terzi ammette la prova della simulazione anche a mezzo di testimoni o presunzioni: Cass. Sez. II n. 36478 del 24.11.2021 e Cass. Sez. I n. 28224 del 26.11.2008. Poiché il contratto simulato era un comodato, la forma scritta non era richiesta ad substantiam ma ai soli fini probatori.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ. in relazione all’art. 99 cod. proc. civ., sostenendo la nullità del contratto dissimulato per difetto di forma. Il motivo è ancora inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Ad abundantiam, la Corte rileva che la nullità non può condurre all’accoglimento della domanda di restituzione: la parte locatrice ha eseguito la prestazione mettendo a disposizione il bene, e l’accoglimento produrrebbe un arricchimento senza causa del conduttore, che avrebbe goduto del bene senza corrispettivo. Il terzo motivo resta assorbito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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