Continuazione del reato e ricorso fondato su censure aspecifiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 18049 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui unico motivo, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, risultando privo del requisito della specificità. La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi dai quali desumere la prova di un progetto criminoso unitario integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è consentito solo in caso di motivazione apparente, arbitraria o affetta da evidenti illogicità. Il riconoscimento della continuazione postula una approfondita verifica di concreti indicatori e della programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la presenza di taluni indici quando i fatti successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che, riformando la decisione di primo grado, aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procedeva e quelli per i quali l’imputato era già stato giudicato con sentenza definitiva. Nell’unico motivo di ricorso veniva dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, assumendosi l’erronea esclusione della sussistenza di un disegno criminoso unitario e l’insufficiente valutazione degli elementi addotti a sostegno della tesi difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che il motivo di ricorso non era consentito in sede di legittimità, in quanto si risolveva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e specificamente confutate dalla Corte territoriale. Tale modalità di censura è stata ritenuta aspecifica, atteso che la mera reiterazione delle contestazioni non assolve alla funzione critica richiesta dall’atto di impugnazione nei confronti della sentenza gravata.
Il Collegio ha quindi precisato che la valutazione circa la sussistenza degli elementi idonei a comprovare l’esistenza di un progetto criminoso unitario implica un apprezzamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione offerta risulti esente da evidenti illogicità. La sentenza impugnata aveva infatti evidenziato l’assenza di elementi specifici e concreti, valorizzando anche la diversità dei titoli di reato per i quali l’imputato era stato giudicato, circostanza ritenuta idonea ad escludere l’attuazione di un piano criminoso preordinato.
In disparte la peculiarità del caso, la Corte ha richiamato il principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della continuazione è necessaria una verifica approfondita circa la sussistenza di concreti indicatori e la programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali. La presenza di alcuni indici, se i fatti successivi risultino frutto di determinazione estemporanea, non è di per sé sufficiente.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.