Equivalenza attenuanti generiche e recidiva insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18048 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, nonché la valutazione sulla concessione dei benefici di legge, costituiscono espressione di discrezionalità tipica del giudice di merito e sono incensurabili in Cassazione quando la motivazione non sia illogica né arbitraria. La determinazione della pena richiede l’esame in concreto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. Sono inammissibili, perché non consentite in sede di legittimità, le censure meramente riproduttive dei rilievi già disattesi in appello e prive dell’indicazione di specifici travisamenti delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ne aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 56, 493-ter cod. pen..

Con il primo motivo veniva dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e alla valenza probatoria del riconoscimento dell’imputato operato dagli agenti. Il secondo motivo articolava diverse censure concernenti il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, la misura della pena, la ritenuta applicazione della recidiva e la mancata concessione dei benefici di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso non formulato nei termini consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le doglianze risultavano meramente riproduttive dei rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la ricognizione compiuta dagli agenti operanti che, avendo diretta conoscenza dell’imputato per ragioni di servizio, lo avevano riconosciuto con certezza nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. La Suprema Corte ha precisato che simili censure, volte a prefigurare una diversa lettura delle emergenze probatorie, sono estranee al sindacato di legittimità se non individuano specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.

Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del giudice di merito in ordine alla recidiva e al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti, ma deve esaminare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Quanto alla determinazione della pena, la decisione impugnata è risultata immune da censure, avendo correttamente stabilito la pena base in misura pari al minimo edittale previsto per il reato satellite. Con riguardo ai benefici di legge, i giudici di merito avevano fondato il rigetto sulla reiterazione nel tempo di condotte illecite e sulla mancanza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza, esprimendo una prognosi sfavorevole sulla futura non reiterazione dei reati.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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