Mancata traduzione dell’ordinanza cautelare all’estero: nullità dell’intera sequenza (Cass. pen. Sez. II n. 27377 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un indagato alloglotta, quando sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, è affetta da nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., in caso di mancata traduzione. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato alloglotta ignori la lingua italiana, l’ordinanza non tradotta resta valida fino al momento in cui risulti tale mancata conoscenza, che fa sorgere l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine. La violazione di tale termine determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 22 aprile 2026 rigettava la richiesta proposta nell’interesse di un minore indagato, confermando l’ordinanza emessa il 2 aprile 2026 dal G.I.P. del medesimo Tribunale. Con quel provvedimento era stata applicata la misura della custodia in IPM per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.
Avverso l’ordinanza di riesame il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 292, comma 2, e 143 cod. proc. pen., per la mancata traduzione in lingua araba dell’ordinanza applicativa della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo relativo alla traduzione, ritenendolo fondato e assorbenti gli ulteriori. L’accesso agli atti, consentito dalla natura processuale della doglianza, offre una sequenza procedimentale dettagliata: l’ordinanza genetica è stata emessa il 2 aprile 2026, notificata e messa in esecuzione il 7 aprile 2026; in pari data è stata consegnata all’indagato la comunicazione scritta ex art. 293 cod. proc. pen., tradotta in lingua araba; il 10 aprile 2026 si è svolto l’interrogatorio di garanzia con l’assistenza di un interprete.
Nella stessa data il giudice procedente ha conferito all’interprete l’incarico di tradurre l’ordinanza cautelare in lingua araba entro quindici giorni. La traduzione non è mai stata depositata, come attestato dallo stesso G.I.P. con nota del 16 luglio 2026, in risposta alla richiesta della cancelleria della Corte.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, Niecko), cui intende dare continuità: se è già emerso che l’indagato alloglotta non conosce la lingua italiana, l’ordinanza non tradotta è affetta da nullità, ex combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.. Se invece tale ignoranza non è ancora emersa, l’ordinanza resta valida finché la mancata conoscenza non risulti, con conseguente obbligo di traduzione in un congruo termine.
Nel caso di specie l’ordinanza non è mai stata tradotta. Ciò determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, compresa l’ordinanza di custodia cautelare.
La Corte annulla quindi senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella genetica, dispone la revoca della misura e l’immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa, con comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 293 c.p.p. – Adempimenti esecutivi
- Art. 626 c.p.p. – Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale