Dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse l’adesione alla definizione agevolata non perfezionata (Cass. civ. Sez. 5 n. 21251 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, l’adesione al regime di cui all’art. 3, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, determina l’estinzione del giudizio solo a condizione che la relativa fattispecie si sia perfezionata. Costituisce onere del contribuente fornire la prova dell’avvenuto pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione. In mancanza di tale prova, l’istanza di definizione non è idonea a produrre l’effetto estintivo e si configura come manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su una cartella esattoriale relativa all’anno d’imposta 2002 e su un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata nel 2017, confermava la decisione di primo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando tre motivi concernenti l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti tributari. In data successiva alla proposizione del ricorso, la contribuente aderiva alla definizione agevolata delle liti pendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 3, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018, producendo copia della domanda ed un estratto dal quale, tuttavia, non risulta il pagamento di tutte le rate dovute.
Il Collegio osserva che, ai fini dell’estinzione del giudizio, non è sufficiente la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata, occorrendo invece che la procedura si sia perfezionata mediante l’integrale adempimento del piano rateale. La mancanza della prova del pagamento integrale impedisce di ritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla procedura definitoria.
In assenza di tale presupposto, la Corte qualifica l’istanza come manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, conformemente al principio espresso da Cass. n. 34109 del 2022. La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese processuali, non si provvede per mancata attività difensiva delle parti intimate. Esclusa altresì l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la relativa ratio è quella di sanzionare le impugnazioni dilatorie o pretestuose originarie e non quelle che diventano tali per effetto di una causa sopravvenuta, come nel caso di specie.
Nota della Redazione
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