Illegittima la motivazione apparente del giudice tributario d’appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 42 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza del giudice tributario di appello la cui motivazione, pur materialmente esistente, consista in affermazioni apodittiche e meramente assertive, prive della descrizione dell’iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. Il vizio ricorre quando la motivazione non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice e non può essere integrata dal richiamo all’atto di appello, che, in quanto atto di parte, non è idoneo a riempire di contenuto le generiche affermazioni. La sentenza nulla per mancanza assoluta di motivazione è inidonea a passare in giudicato.
Il Fatto
A seguito di una rettifica con metodo induttivo del reddito di una società a ristretta base partecipativa, l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento sia nei confronti della società, sia nei confronti delle due socie, per la quota di utili extracontabili ad esse imputata. Le contribuenti impugnavano gli avvisi e la Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi, dando atto del passaggio in giudicato della sentenza relativa all’accertamento societario. Le socie proponevano appello, insistendo per la nullità degli atti, anche in ragione dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva i gravami con una motivazione di poche righe, fondata sull’invalidità degli atti emessi nei confronti della società estinta e sull’inefficacia dell’accertamento per i soci.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando prioritariamente il terzo motivo di ricorso, che denunciava la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, ha preliminarmente ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è ridotto al “minimo costituzionale”, essendo denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione.
I giudici di legittimità hanno qualificato la fattispecie come motivazione apparente, ricorrendo quest’ultima quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non recava alcun riferimento al contenuto e alla natura dei tre avvisi di accertamento, né l’enunciazione dei motivi di appello o la ratio decidendi della sentenza di primo grado, né un sunto delle difese dell’Ufficio. La motivazione si esauriva in affermazioni apodittiche, prive del necessario contenuto “dinamico” che descrivesse il processo cognitivo alla base della decisione.
La Cassazione ha escluso che tale carenza potesse essere colmata dal richiamo all’atto di appello, in quanto atto di parte che non può essere acriticamente utilizzato per riempire di contenuto le generiche affermazioni del giudice. La necessità di esporre le ragioni della prevalenza di una tesi sull’altra impone, infatti, una motivazione autonoma. La nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ne determina l’inidoneità a passare in giudicato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi e dell’eccezione di giudicato interno. La decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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