Costi di tutela del marchio e riaddebito alle consociate: onere probatorio e inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 4873 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing, l’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma pone a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute a un prezzo inferiore al valore normale di mercato, da valutarsi ai sensi dell’art. 9, comma 3, del medesimo decreto. Il contribuente può fornire la prova del contrario. La sentenza che, pur citando un passaggio motivazionale errato, abbia comunque applicato tale principio di riparto dell’onere probatorio non è censurabile per violazione di legge se la decisione è coerente con la valutazione degli elementi istruttori. Per la deducibilità di costi ed oneri, l’inerenza all’attività di impresa deve essere provata dal contribuente, che ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la natura del costo e la sua concreta destinazione alla produzione.
Il Fatto
La società, holding di un gruppo operante nel settore dell’olio extravergine di oliva, era stata sottoposta a verifica fiscale per l’anno d’imposta 2010/2011. L’Agenzia delle entrate contestava il mancato riaddebito alle consociate estere dei costi sostenuti per la tutela e la promozione del marchio, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR, nonché l’indeducibilità, per difetto di inerenza, di costi relativi a servizi di consulenza legale resi nell’interesse delle stesse controllate. La società impugnava gli avvisi di accertamento. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il rilievo di indeducibilità per i costi di consulenza legale ma rigettando le contestazioni in tema di prezzi di trasferimento. La CTR, a sua volta, rigettava l’appello principale dell’Agenzia e accoglieva l’appello incidentale della società, riconoscendo l’inerenza dei costi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il primo motivo di ricorso, richiama il proprio consolidato orientamento in materia di transfer pricing, evidenziando che l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore normale, senza dover dimostrare l’intento elusivo. Tale prova può essere fornita anche mediante il metodo TNMM, a condizione che siano selezionate società comparabili affidabili e siano apportate le opportune rettifiche. Nel caso di specie, la CTR non si è discostata da tale principio, avendo correttamente ritenuto che l’Agenzia non avesse assolto al proprio onere probatorio, stante l’inattendibilità delle società comparabili selezionate a causa di errori nei settori di attività e nei periodi di indagine considerati.
La Corte precisa che l’erronea affermazione della CTR circa la necessità di dimostrare l’intento elusivo, pur essendo un passaggio motivazionale non condivisibile, non inficia la decisione finale, che risulta coerente con i principi di diritto e con la valutazione degli elementi istruttori. Le contestazioni dell’Agenzia, pertanto, ripropongono una differente ricostruzione fattuale, senza enucleare una specifica violazione di legge; ne consegue la declaratoria di inammissibilità del primo motivo.
Il secondo motivo è, invece, fondato. La Corte rammenta che la deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza all’attività di impresa, onere che grava sul contribuente, il quale deve dimostrare la natura e la finalità della spesa. Nel caso di specie, la CTR aveva accolto l’appello incidentale della società in materia di costi per consulenza legale, ma con una motivazione meramente assertiva, senza verificare la sussistenza dei presupposti fattuali che giustificano la deduzione. Tale carenza motivazionale costituisce un’errata applicazione dell’art. 109, comma 5, del TUIR, come denunciato dall’Agenzia.
Anche il terzo motivo è accolto. La sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la CTR non si è pronunciata sul rilievo concernente i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con imprese domiciliate in Stati a regime fiscale privilegiato (costi black list), omettendo ogni specifico riferimento a tale capo della decisione.
La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo e accolti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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