Cessata materia del contendere, inammissibilità senza condanna alle spese (Cass. pen. Sez. 4 n. 17322 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, manifestata dalla difesa, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale inammissibilità, derivando da una causa non imputabile al ricorrente — come il venir meno della misura cautelare e il successivo proscioglimento — non integra un’ipotesi di soccombenza. Ne consegue che il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.

Il Fatto

Con ordinanza del 14 gennaio 2026, il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di partecipazione ad un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione del principio del ne bis in idem cautelare e dell’art. 649 cod. proc. pen. per la sovrapponibilità fattuale con le contestazioni di un diverso procedimento; la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la violazione di legge in ordine all’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rileva che, nelle more del giudizio, i difensori del ricorrente hanno comunicato, via PEC, la volontà di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia è motivata dal venir meno della misura cautelare e dall’intervenuta pronuncia di una sentenza di proscioglimento nei confronti dell’indagato.

La Corte qualifica tale dichiarazione come una causa di inammissibilità del ricorso che origina da un evento sopravvenuto e non imputabile al ricorrente. In questa evenienza, l’interesse alla decisione viene meno per una circostanza oggettiva, esterna alla volontà della parte, che non consente di configurare una situazione di soccombenza virtuale o effettiva.

Sulla base di tale presupposto, la Corte richiama il principio per cui, a differenza dell’ipotesi di rinuncia “pura” che presuppone la soccombenza, l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né all’adempimento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le ammende. A sostegno di tale principio viene citato il precedente di Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01.

Per queste ragioni, il ricorso è dichiarato inammissibile senza condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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