Misure cautelari reali, ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 22616 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame o di appello è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Restano pertanto estranei al sindacato di legittimità i vizi di motivazione e le contestazioni che si risolvono in una rivalutazione del materiale investigativo. Il termine di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le ordinanze che dispongono o confermano misure cautelari personali coercitive emesse all’esito del riesame, e non le ordinanze in materia di misure cautelari reali pronunciate all’esito di appello. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte proponente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Una società è attinta da decreto di sequestro preventivo e sottoposta ad amministrazione giudiziaria nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere, intestazione fittizia di beni, truffa e autoriciclaggio. La società presenta istanza di dissequestro, sostenendo l’assenza di qualsiasi collegamento con l’indagato. Il Giudice per le indagini preliminari respinge l’istanza e il Tribunale conferma il rigetto in sede di appello.

Il provvedimento del Tribunale viene annullato con rinvio da questa Corte, che ravvisa carenze di motivazione. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale respinge nuovamente l’appello e conferma il rigetto, valorizzando plurimi elementi indiziari di riconducibilità della società all’indagato. Avverso tale ordinanza la società propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., per essere stata la decisione emessa oltre i termini previsti. La Corte lo ritiene manifestamente infondato. La disposizione invocata disciplina esclusivamente le ordinanze che dispongono o confermano misure cautelari personali coercitive, richiamando gli artt. 281-286 cod. proc. pen., e che siano state emesse all’esito del riesame.

Il provvedimento impugnato, invece, attiene a una misura cautelare reale ed è stato emesso all’esito di appello. Difetta dunque il presupposto applicativo della norma richiamata, con conseguente infondatezza della censura.

Il secondo motivo, rubricato come mancata assunzione di prove decisive e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non è consentito. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame o di appello in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

L’impugnazione, come reso esplicito dalla stessa rubrica del motivo, denuncia esclusivamente ipotetici vizi della motivazione. In realtà non deduce neppure questi, poiché non si duole di un’incoerenza del percorso logico seguito dal Tribunale, ma contesta la valutazione di alcune risultanze investigative, chiedendo alla Corte un tipico giudizio di merito, che non le compete.

L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La somma è fissata in tremila euro, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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