Concordato in appello e preclusioni nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 15575 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di gravame, sottesa all’accordo sulla pena, determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di legittimità di conoscere delle questioni devolute. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ovvero la mancata motivazione su censure alle quali la parte abbia rinunciato. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte limita la cognizione e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. La doglianza relativa all’applicazione delle misure di sicurezza, riguardando un capo autonomo della decisione, non è compresa tra le questioni afferenti al trattamento sanzionatorio e pertanto resta preclusa.
Il Fatto
La Corte di Appello di Lecce aveva applicato ai ricorrenti la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen. per il reato loro ascritto in materia di stupefacenti.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. In particolare, uno dei ricorrenti lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; l’altro deduceva l’erronea qualificazione giuridica dei fatti e l’assenza di motivazione in ordine alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i ricorsi erano palesemente inammissibili, potendo tale declaratoria essere pronunciata senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017.
Quanto alle doglianze relative al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, non potendo il giudice di appello essere gravato dell’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento, stante la radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e quello del concordato in appello.
La rinuncia ai motivi determina, infatti, una preclusione che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oltre a limitare la cognizione del giudice di secondo grado, spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Quanto al motivo concernente la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, la S.C. ha precisato che la rinuncia ai motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa alle misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio ma un capo autonomo della decisione. Nella specie non ricorreva poi un’ipotesi di applicazione illegale della misura, essendo la libertà vigilata stata disposta giusta le previsioni degli artt. 228 e ss. cod. pen.
I ricorsi sono stati conseguentemente dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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