Riesame cautelare: il tempo silente rileva solo con fatti sopravvenuti (Cass. pen. Sez. III n. 6597 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il tempo trascorso dalla commissione del reato assume rilievo, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., davanti al giudice che emette l’ordinanza applicativa, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione. In quest’ultima sede rileva soltanto il tempo decorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, e solo se accompagnato da ulteriori elementi qualificabili come fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno o l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari. La puntuale osservanza delle prescrizioni imposte non integra di per sé tale fatto sopravvenuto, trattandosi di condizione obbligata di attuazione della misura. È inammissibile il motivo che, senza dati oggettivi, si limiti a rivendicare la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari o che non confuti il rilievo di genericità della censura operato dal giudice dell’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a reati in materia di stupefacenti, proponeva istanza di revoca o sostituzione della misura. Il tribunale del riesame di Bologna, adito con atto qualificato come appello, rigettava la richiesta e confermava l’ordinanza applicativa.
Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la cessazione dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, anche in ragione del tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura, l’incompatibilità della misura con l’attività lavorativa di grafico pubblicitario, comportante frequenti viaggi, e il difetto di motivazione sulla concretezza del pericolo di recidiva e sul criterio di scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo preliminare che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Richiama sul punto Sez. V n. 28011 del 15.02.2013 e Sez. II n. 11951 del 29.01.2014, secondo cui il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato.
Nel caso concreto il tribunale aveva evidenziato il quadro indiziario relativo alla detenzione a fini di spaccio di cocaina, la conferma della custodia in carcere in sede di riesame, i contatti con ambienti del narcotraffico e l’acquisto di un quantitativo significativo di droga. Il collegio della cautela aveva poi dichiarato inammissibili alcune censure d’appello, tra cui quella sulla dedotta incompatibilità tra misura e mestiere svolto, rilevandone la genericità per mancata illustrazione delle ragioni.
Sul profilo del decorso del tempo, la Corte ribadisce che esso può integrare un elemento utile ai fini della revoca o sostituzione soltanto se ricorre insieme ad altri elementi che consentano di qualificarlo come fatto sopravenuto incidente sulle esigenze cautelari. Richiama Sez. II n. 12807 del 19.02.2020, secondo cui l’unico tempo che assume rilievo ex art. 299 cod. proc. pen. è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi. Il tribunale aveva quindi correttamente escluso che la puntuale osservanza delle prescrizioni integrasse elemento di novità, trattandosi di condizione obbligata di attuazione della misura, non espressiva di una scelta autonoma.
La Corte esclude che rispetto a tale motivazione si individuino puntuali vizi: il ricorrente formula affermazioni apodittiche, senza dati oggettivi idonei a supportare il dedotto giudizio di violazione di legge, e ricade in censure meramente rivalutative. Quanto alla censura sull’incompatibilità con l’attività lavorativa, il ricorrente non ha confutato il fondamento del rilievo di genericità, laddove il motivo dichiarato generico resta viziato da inammissibilità originaria, come precisato da Sez. III n. 10709 del 2014, e ciò anche quando il giudice dell’impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso