Porto di coltello e giustificato motivo: irrilevante la deduzione tardiva dell’attività lavorativa (Cass. pen. Sez. I n. 1439 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo del porto di oggetti atti a offendere, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente corrispondano a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità del fatto e alle condizioni soggettive del portatore. Tale giustificato motivo non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte degli operatori. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., senza necessità di disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. L’esclusione della causa di non punibilità per la gravità della condotta non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, ma una motivazione fondata sulla gravità può escludere implicitamente anche tale attenuante.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Agrigento, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 4, legge n. 110 del 1975, per aver portato abusivamente, in luogo pubblico, un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 22 cm, di cui 10 di lama. I giudici di merito avevano ravvisato l’integrazione del reato, escludendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione dell’intrinseca offensività dell’arma.

Avverso tale decisione l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza del fatto di lieve entità, nonché, nella sostanza, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il diniego della giustificazione del porto legata all’attività lavorativa di cuoco.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo, nel complesso, infondate le censure. In via preliminare, ha rilevato che il motivo, pur rubricato come attinente alla sola attenuante del fatto di lieve entità, sostanzialmente investiva anche il diniego della causa di non punibilità e la questione del giustificato motivo. Con riguardo a quest’ultimo profilo, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giustificato motivo non può essere dedotto successivamente al controllo, ma deve risultare immediatamente percepibile dagli operatori e riferibile all’attualità della condotta.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente disatteso la versione dell’imputato, il quale al momento del controllo si era limitato a dichiarare di svolgere attività di cuoco senza alcun cenno a un collegamento funzionale tra il possesso del coltello e l’attività lavorativa. La giustificazione, addotta solo in dibattimento a distanza di mesi, era stata ritenuta tardiva e inverosimile, considerata la tipologia dell’arma a farfalla e le sue caratteristiche intrinsecamente offensive. Il ricorso, sul punto, risultava aspecifico, limitandosi a insistere sulla veridicità della narrazione senza confrontarsi con l’impianto motivazionale.

Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza della doglianza, richiamando il criterio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016 secondo cui la valutazione di tenuità richiede una considerazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, basata sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull’entità del danno o del pericolo. La giurisprudenza successiva ha precisato che non è necessaria la disamina di tutti i criteri dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente indicare quelli rilevanti, come correttamente operato dalla Corte di merito, che aveva escluso l’istituto valorizzando l’oggettiva gravità della condotta, desumibile dalle caratteristiche intrinseche dell’arma e dall’elevata attitudine offensiva rispetto al bene dell’incolumità personale.

Infine, la Corte ha respinto anche la censura relativa all’attenuante del fatto di lieve entità. Ha osservato che, sebbene l’esclusione della particolare tenuità non sia di per sé ostativa al riconoscimento dell’attenuante, la motivazione addotta dai giudici di merito, fondata sulla gravità della condotta, risultava pienamente adeguata a escludere per implicito anche la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 4, legge n. 110 del 1975. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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