Obbligo di motivazione effettiva in appello e nullità della sentenza per motivazione apparente in tema di bancarotta fraudolenta (Cass. pen. n. 36935/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo di motivazione della sentenza, il giudice d’appello non può limitarsi a dichiarare apoditticamente che la motivazione del primo giudice “non viene intaccata” dalle doglianze difensive, omettendo ogni vaglio critico delle risultanze istruttorie e l’illustrazione del percorso logico che lo ha condotto a superare le censure prospettate. La motivazione apparente, che consiste nella mera asserzione senza argomentazione, integra un’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., non consentendo di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
Il Fatto
Un imputato, nella qualità di amministratore di fatto di una società cooperativa dichiarata fallita, è stato condannato in primo grado per due fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativi alla distrazione dei beni ricavati da truffe e di beni aziendali specificamente indicati nel capo d’imputazione, in concorso con l’amministratore di diritto della società.
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna, ritenendo il ricorrente responsabile dei due fatti di bancarotta. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento di due fonti di prova, l’assenza di motivazione e la violazione dei canoni probatori in ordine alle plurime questioni difensive, nonché la corrispondenza tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Bevilacqua (Sez. U, n. 5876/2004), secondo cui la motivazione apparente, consistente nella mera asserzione priva di argomentazione, integra un’ipotesi di nullità della sentenza. La motivazione apparente si verifica quando manca la trama argomentativa sia sugli elementi di fatto sia sulla loro concatenazione logica, come nei casi di pedissequa riproduzione della norma, di mera esposizione di materiale probatorio senza valutazione, o di motivazione del giudice d’appello che, a fronte di specifiche contestazioni, si limiti ad affermare apoditticamente che le argomentazioni del primo giudice sono condivisibili, senza indicare i passaggi motivazionali che confutano le censure.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Venezia si era limitata a ripercorrere il ragionamento del Tribunale (solo con riferimento al contestato svolgimento delle funzioni gestorie) e, nel rispondere alle plurime censure dell’appello, si era limitata a sostenere che la motivazione del Tribunale “non viene intaccata dalle doglianze esposte dalla difesa”, senza alcun vaglio critico delle risultanze istruttorie e senza illustrare il percorso logico che aveva condotto al rigetto delle censure. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivazione meramente apparente, in quanto non permetteva, a fronte delle censure prospettate, di comprendere l’iter logico seguito dal giudice dell’impugnazione per superarle.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della motivazione apparente in appello: L’avvocato che impugna una sentenza di condanna per motivazione apparente deve evidenziare che il giudice d’appello si è limitato a richiamare apoditticamente la motivazione del primo giudice, senza confrontarsi con le specifiche censure difensive e senza illustrare il proprio autonomo percorso logico, richiedendo l’annullamento della sentenza per nullità ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.p.
- Obbligo di vaglio critico delle censure: In sede di appello, il giudice ha l’obbligo di esaminare e confutare specificamente le censure difensive, non potendo limitarsi a una mera declaratoria di condivisione della motivazione del primo giudice, pena la nullità della sentenza per motivazione apparente. L’avvocato deve, pertanto, articolare censure specifiche e puntuali, che obblighino il giudice a un confronto argomentativo.
- Distinzione tra motivazione per relationem e motivazione apparente: La motivazione per relationem è legittima quando il giudice d’appello richiama specifici passaggi motivazionali del primo giudice che confutano le censure; è invece illegittima la motivazione apparente, che si limita a una formula stereotipata di condivisione senza indicare i passaggi logici che superano le doglianze. L’avvocato deve verificare che il richiamo alla motivazione del primo giudice sia specifico e non meramente formale.
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