Controversie “trattate” in sede giudiziale anche senza iscrizione a ruolo per l’attribuzione degli onorari ai legali interni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20704 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delibera con cui un’azienda attribuisce ai propri legali interni le somme versate dalle controparti a titolo di onorari e competenze per le controversie “trattate in sede giudiziale”, l’espressione deve essere interpretata ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., secondo l’intenzione dell’organo deliberante e il complessivo contesto testuale. Rientrano in tale nozione le controversie per le quali sia stata notificata la citazione, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo, che costituisce un mero adempimento burocratico-processuale e non condizione di instaurazione del rapporto processuale ai fini dell’attribuzione. Le argomentazioni difensive che sviluppano, in appello, la tesi già proposta in primo grado sull’interpretazione di una clausola non integrano una domanda nuova ex art. 437 c.p.c., né un’eccezione nuova inammissibile, costituendo mero sviluppo delle difese per contrastare la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza che si pronunci sul motivo di appello concernente il thema decidendum delineato nell’atto introduttivo non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Un avvocato iscritto all’albo speciale, dipendente dell’ufficio legale di una società di trasporti pubblici, agiva in giudizio per ottenere l’attribuzione delle somme versate alla società dalle controparti a titolo di onorari e competenze, sia per le pratiche definite in via giudiziale sia per quelle concluse in via stragiudiziale, sulla base della delibera n. 326 del 25.3.1988. Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda, escludendo però i compensi relativi alle controversie per le quali, dopo la notifica dell’atto di citazione, vi era stata una definizione transattiva senza iscrizione a ruolo. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, riconosceva il diritto anche per tali fattispecie, ritenendo che la mancata iscrizione a ruolo non escludesse la natura giudiziale della controversia. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 437 c.p.c., per non avere la Corte territoriale rilevato l’inammissibilità del motivo di appello. Il Collegio ha condiviso la valutazione del giudice di merito, secondo cui le argomentazioni sull’interpretazione della delibera costituivano un mero sviluppo delle difese già esposte nel ricorso introduttivo, resosi necessario per contrastare il percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado, e non una domanda nuova o modificata. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la pronuncia sul primo motivo di appello atteneva al thema decidendum delineato nell’edictio actionis.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1368, 1369 e 1371 c.c., la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura per la parte in cui la ricorrente non proponeva una propria interpretazione del testo della delibera, limitandosi a contestare quella accolta. Nel merito, il Collegio ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello, secondo cui tra le controversie “trattate in sede giudiziale” rientrano pienamente quelle per le quali è stata notificata la citazione, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo. L’analisi lessicale e sintattico-grammaticale della delibera, condotta alla luce dell’art. 1362, primo comma, c.c. e del criterio dell’interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c., ha evidenziato come le espressioni “definite in via giudiziale” o “in sede giudiziale” non alludano esclusivamente a soluzioni processuali in senso proprio, includendo anche la rinuncia e la transazione concluse dopo la mera notifica dell’atto introduttivo.
Il termine “trattate”, ha precisato la Corte, non si riferisce alla “trattazione” ex art. 183 c.p.c. né ad un effettivo dibattito processuale, ma specifica che le controversie devono essere state seguite dai legali dell’ufficio legale aziendale, anche al di fuori del giudizio, purché la loro definizione avvenga a seguito di sentenza favorevole, rinuncia o transazione. L’iscrizione a ruolo è stata qualificata come un mero adempimento burocratico-processuale, la cui mancanza non impedisce che la controversia sia considerata trattata in sede giudiziale, ben potendo la rinuncia o la transazione intervenire dopo la semplice notifica della citazione.
Infine, è stato rigettato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente costituiva solo uno sviluppo della critica nel merito all’interpretazione della delibera, e la motivazione dell’impugnata sentenza non poteva considerarsi meramente apparente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1324 c.c. – Norme applicabili agli atti unilaterali
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1368 c.c. – Pratiche generali interpretative
- Art. 1369 c.c. – Espressioni con più sensi
- Art. 1371 c.c. – Regole finali
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
- Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione