Trasferimenti Dublino: sindacabile il mancato esame della protezione complementare (Cass. civ. n. 13421/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di impugnazione della decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento UE n. 604/2013, il giudice dello Stato membro richiedente non può rivalutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche dello Stato richiesto né sostituire la propria valutazione sui requisiti della protezione internazionale, salvo il caso di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza.
Il mancato esame, da parte dell’Autorità Dublino, delle condizioni per il riconoscimento della protezione complementare nazionale può tuttavia essere qualificato come rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale prevista dall’art. 17 del regolamento UE n. 604/2013. Tale rifiuto è sindacabile dal giudice quando i fatti posti a fondamento della protezione nazionale siano allegati dal richiedente o emergano nel procedimento.
La protezione complementare nazionale costituisce una forma di attuazione del diritto d’asilo previsto dall’art. 10, comma 3, Cost. e ha consistenza di diritto umano fondamentale. Il giudice deve quindi verificare, sulla base delle allegazioni, dei documenti e anche di fatti sopravvenuti, se il trasferimento incida su una situazione tutelabile secondo gli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il provvedimento con cui l’Unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Austria, Stato nel quale aveva precedentemente presentato domanda di protezione internazionale e che ne aveva accettato la ripresa in carico. Il richiedente sosteneva di avere sviluppato in Italia un percorso di integrazione sociale, lavorativa e familiare e deduceva che il trasferimento avrebbe inciso sul diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU.
Il Tribunale respingeva il ricorso ritenendo che l’art. 17 del regolamento Dublino III attribuisse allo Stato una facoltà assolutamente discrezionale e che il richiedente non fosse legittimato a contestarne il mancato esercizio. Osservava inoltre che lo Stato di ripresa in carico era vincolato al rispetto del principio di non refoulement e che il giudizio non poteva trasformarsi in una rivalutazione del rischio di rimpatrio verso il Paese d’origine. Il richiedente ricorreva per cassazione contestando, in particolare, l’omesso esame della protezione complementare nazionale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue anzitutto il sistema unionale della protezione internazionale dalla protezione complementare prevista dall’ordinamento nazionale. Il principio di fiducia reciproca tra Stati membri impedisce al giudice che esamina la decisione di trasferimento di rivalutare il rischio di refoulement indiretto o i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, salvo l’accertamento di carenze sistemiche nello Stato richiesto. Tale limite non riguarda però il diverso sistema nazionale di protezione complementare, che trova fondamento nel diritto d’asilo costituzionale e può offrire una tutela più ampia rispetto a quella armonizzata dal diritto dell’Unione.
La Corte afferma quindi che la discrezionalità prevista dall’art. 17 del regolamento Dublino III non rende insindacabile ogni mancato esercizio della clausola. Quando il richiedente abbia allegato circostanze astrattamente riconducibili alla protezione complementare nazionale, l’omessa valutazione da parte dell’Autorità Dublino può integrare un rifiuto tacito della clausola discrezionale. In tale ipotesi il giudice dell’impugnazione deve verificare se il mancato esercizio sia compatibile con il diritto fondamentale invocato, senza che ciò comporti un’ingerenza nella valutazione spettante allo Stato membro competente sulla protezione internazionale.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva concentrato la propria decisione sulla natura facoltativa dell’art. 17 e sul principio di mutua fiducia, senza esaminare il quadro allegativo relativo alla presenza di familiari in Italia e all’inserimento lavorativo documentato. La Cassazione ritiene pertanto necessario un nuovo esame volto a verificare se tali elementi, insieme ad altri eventualmente acquisiti o sopravvenuti, integrino una condizione tutelabile attraverso la protezione complementare nazionale. Il decreto viene cassato con rinvio al Tribunale affinché accerti, in concreto, la legittimità del rifiuto anche tacito di esercitare la clausola discrezionale.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.