Incapacità naturale e capacità processuale nel giudizio di divorzio (Cass. civ. Sez. I n. 30177 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta l’assenza di capacità processuale. L’art. 75 c.p.c. esclude la capacità processuale soltanto delle persone private della capacità di agire con sentenza di interdizione o inabilitazione, o che l’abbiano vista limitata con decreto di nomina di un amministratore di sostegno, non dei soggetti affetti da incapacità naturale non ancora accertata nelle forme di legge. Ne deriva che, pendendo il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. con il giudizio avviato dall’interessato per l’esercizio di un diritto personalissimo, né si pone un’esigenza di sospensione necessaria del processo. Il beneficiando conserva la capacità processuale per tutta la durata del procedimento di nomina, anche in presenza di un amministratore provvisorio, e la misura di protezione opera in senso specifico e individualizzato, senza effetto invalidante degli atti processuali pregressi.

Il Fatto

La vicenda riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata dal Tribunale su ricorso del marito dopo una prolungata separazione consensuale omologata. La moglie si era opposta deducendo l’incapacità di discernimento del coniuge, affetto da grave patologia degenerativa; un mese prima del deposito del ricorso per divorzio la stessa aveva adito il Tribunale con ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno.

Respinto il reclamo avverso l’ordinanza presidenziale, il Tribunale ha dichiarato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Corte d’appello ha respinto il gravame della moglie, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando tra l’altro la mancata sospensione del giudizio di divorzio per pregiudizialità e la nullità degli atti compiuti dal resistente asseritamente incapace.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione processuale dell’amministratore di sostegno, privo di autorizzazione del Giudice tutelare. Richiamato il combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., si afferma che l’amministratore non può promuovere nuovi giudizi senza autorizzazione, ma non deve munirsi di alcun provvedimento autorizzativo per coltivare le liti anteriori alla nomina, per proporre impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, e per resistere all’iniziativa di un terzo.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’istituto, che ha contenuto meno afflittivo dell’interdizione ed è volto, ex art. 409 c.c., a preservare l’autonomia e la libera autodeterminazione del beneficiario. Il decreto di nomina deve essere specifico e individualizzato, con indicazione degli atti che l’amministratore compie in nome del beneficiario e di quelli che questi può porre in essere solo con l’assistenza.

Il quadro è illuminato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 2198 del 2021 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2023. La prima delinea l’amministrazione di sostegno come strumento che protegge senza mortificare la persona, richiedendo al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta. La seconda, nel dichiarare non fondate le questioni sull’art. 75 c.p.c., ha confermato che la mera incapacità naturale non si riverbera sulla capacità processuale e che l’interessato conserva piena capacità di stare in giudizio nei procedimenti che verificano i presupposti di una limitazione della sua capacità legale.

In applicazione di tali principi, il Collegio dà continuità all’orientamento per cui, pendendo il procedimento di nomina dell’amministratore, non v’era alcuna pregiudizialità in senso logico-giuridico, né necessità di sospendere il giudizio avviato dal beneficiando nell’esercizio di un diritto personalissimo. Questi resta capace fino a quando il giudice tutelare non ritenga di affiancargli un amministratore, misura che non ha effetto invalidante degli atti pregressi.

Il ricorso è quindi respinto. Il primo motivo è infondato quanto alla pregiudizialità e inammissibile per difetto di interesse quanto all’inappellabilità del diniego di sospensione; il secondo è infondato nel profilo della nullità per motivazione e inammissibile per difetto di specificità quanto agli elementi istruttori; il terzo è inammissibile, non integrando l’omesso esame di elementi istruttori il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo le Sezioni Unite n. 8053/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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