Morosità contributiva del geometra: sospensione e non cancellazione dall’albo (Cass. civ. Sez. II n. 3526 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di morosità contributiva del professionista iscritto all’albo, l’omesso versamento dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 è disciplinato dall’art. 2 della legge 2 agosto 1949, n. 536, norma di carattere generale applicabile anche nei confronti dei geometri. Tale disciplina prevede l’apertura di un procedimento nelle forme di quello disciplinare, destinato eventualmente a concludersi con la sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, revocabile dal presidente del consiglio professionale quando l’iscritto provi il pagamento. Resta distinta la sanzione disciplinare dell’art. 11 del R.D. n. 274/1929, applicabile per abusi e mancanze che non si esauriscano nel solo mancato pagamento dei contributi. Ne consegue che per la morosità contributiva non può essere irrogata la cancellazione dall’albo.

Il Fatto

Un geometra iscritto all’albo impugna davanti alla Corte di cassazione la decisione con cui il Consiglio Nazionale dei Geometri aveva confermato il provvedimento del Consiglio di disciplina territoriale. Quest’ultimo, con delibera, aveva applicato nei confronti del professionista la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per grave morosità contributiva.

Il ricorrente articola cinque motivi, illustrati con memoria. Il Collegio provinciale è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto, per priorità logico-giuridica, il secondo motivo, con cui si lamenta l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 15, comma 4, del R.D. n. 274/1929. Il motivo è fondato, per quanto di ragione, sotto il profilo dell’erronea applicazione della sanzione della cancellazione dall’albo.

Il Collegio rileva che la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimità in tema di sanzioni applicabili al professionista per il mancato pagamento dei contributi annuali, richiamando Sezioni Unite n. 11622 del 1997, Sez. II n. 24463 del 2023 e Sez. II n. 12729 del 2004.

Da tale indirizzo emerge che, per effetto dell’art. 2 della legge n. 536/1949, l’omesso versamento dei contributi è specificamente disciplinato dalla normativa sopravvenuta al R.D. n. 274/1929, di carattere generale e quindi applicabile anche ai geometri. La norma attribuisce al Consiglio dell’ordine la facoltà di avviare, mediante contestazione del fatto, un procedimento nelle forme di quello disciplinare, eventualmente destinato a concludersi con la sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato.

La Corte sottolinea che la morosità contributiva determina la sospensione, che, secondo l’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 536/1949, non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale quando l’iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute. Diversa è la sanzione disciplinare dell’art. 11 del R.D. n. 274/1929, prevista per abusi e mancanze che non si esauriscano nel solo omesso pagamento dei contributi.

Ha quindi errato il Consiglio Nazionale dei Geometri ad applicare la cancellazione dall’albo per la morosità nel pagamento dei contributi. Il ricorso è accolto, assorbiti i restanti motivi; la decisione è cassata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Geometri in diversa composizione. Le spese di legittimità sono compensate, avendo il ricorrente dato causa al procedimento disciplinare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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