Incarichi ex art 15 octies e ACN veterinari senza differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20586 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 devono avere oggetto specifico e rispondere a esigenze cui la P.A. non può far fronte con il personale in servizio. La loro temporaneità deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, non dalla necessità di colmare carenze strutturali dell’organico. La facoltà di rinnovo può esercitarsi solo se persistono esigenze temporanee non ancora ragionevolmente fronteggiabili con l’adeguamento dell’organizzazione e delle dotazioni ordinarie. La norma transitoria n. 4 dell’ACN del 2005 non regola i rapporti con i medici veterinari formalizzati ex art. 15 octies e qualificati in fatto come rapporti di lavoro autonomo convenzionato. A tali medici non spettano differenze retributive calcolate applicando il predetto ACN; resta salva la tutela risarcitoria o l’azione ex art. 2041 c.c.
Il Fatto
Un medico veterinario aveva stipulato con l’azienda sanitaria, il 1° aprile 2006, un contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, per l’espletamento di progetti finalizzati alla sorveglianza epidemiologica e alla profilassi di malattie animali. Il contratto era stato rinnovato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2009 e il rapporto era poi stato stabilizzato con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2010.
Il lavoratore aveva chiesto di accertare la natura a tempo determinato dell’incarico, con applicazione delle clausole dell’ACN del 23 marzo 2005, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello l’aveva accolta in parte, escludendo solo il risarcimento e il riconoscimento delle ore in eccesso. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i requisiti posti dall’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, letto alla luce dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001: oggetto specifico della prestazione, impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, temporaneità e alta qualificazione, predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso. La logica del sistema è consentire all’amministrazione di procurarsi professionalità qualificate per affrontare problematiche non ordinarie, non di sopperire a carenze stabili di organico.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La corte territoriale ha accertato in fatto che l’azienda aveva usato tali schemi contrattuali per colmare carenze strutturali della dotazione interna, non per un’esigenza contingente. L’accertamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Il Collegio richiama Cass., Sez. L, n. 37752 del 23 dicembre 2022, secondo cui il rinnovo dei contratti ex art. 15 octies è subordinato alla persistenza di esigenze temporanee specificamente accertate.
Il secondo motivo è fondato nella parte in cui censura la riconduzione del rapporto all’ACN medici veterinari del 2005. La Corte d’appello aveva qualificato il rapporto come parasubordinato, valorizzando il potere conformativo datoriale, l’orario ben superiore al minimo, il compenso fisso, le valutazioni periodiche e l’assenza di un vero potere disciplinare. Tale accertamento non è contestabile; non è però condivisibile l’applicazione diretta dell’ACN.
La norma transitoria n. 4 dell’ACN del 2005 concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati dichiaratamente come tali e in corso alla pubblicazione dell’accordo, non i contratti stipulati per attuare progetti finalizzati ex art. 15 octies. L’ACN presuppone sempre una convenzione formalizzata, come conferma l’art. 48 della legge n. 833 del 1978, che impone il rispetto di un apposito procedimento e di specifici requisiti. L’amministrazione è tenuta a corrispondere solo i corrispettivi risultanti da un contratto debitamente formalizzato: nella specie, l’unico con tale caratteristica era quello ex art. 15 octies.
Il Collegio richiama Cass., Sez. L, n. 30703 del 29 novembre 2024, che ha escluso il diritto del medico non convenzionato alla retribuzione prevista dagli accordi collettivi per il personale convenzionato. Non è invocabile l’art. 2126 c.c., applicabile al solo rapporto subordinato, né l’art. 36 Cost., estraneo al rapporto autonomo (Cass., Sez. L, n. 19308 del 2015), né gli artt. 2225 e 2233 c.c., quando il compenso sia stato pattuito. La conseguenza dell’illegittimità delle forme contrattuali è solo l’azione risarcitoria o quella ex art. 2041 c.c., non proposta.
Il ricorso è quindi accolto nei motivi secondo e terzo, rigettati nel resto. La causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domanda di differenze retributive e caducazione di ogni coinvolgimento dell’ENPAV. Le spese dell’intero processo sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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