Giudicato sul demansionamento e prova del danno nei rapporti di durata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20589 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza di condanna generica ex art. 278, primo comma, cod. proc. civ. copre l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato. Qualora due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto giuridico e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto preclude il riesame dello stesso punto in fatto e in diritto, anche se il giudizio successivo abbia finalità e petitum diversi. Nei rapporti di durata, in assenza di modifiche della situazione accertata, il giudicato sull’illegittimità del demansionamento impedisce di rimettere in discussione l’esistenza del demansionamento e la prova del danno patrimoniale. In caso di demansionamento è configurabile un danno da impoverimento delle capacità professionali per mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, liquidabile anche per via equitativa con il parametro della retribuzione.
Il Fatto
Le lavoratrici, dipendenti di un’amministrazione statale addette a un museo, erano state adibite, dal novembre 2009, a mansioni di vigilanza, guardiania e controllo, proprie di un profilo inferiore rispetto all’inquadramento posseduto. Con un primo giudizio, definito con sentenza di appello passata in giudicato, era stato accertato il demansionamento e riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alla professionalità, con condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ. e liquidazione in separato giudizio; erano state escluse le voci del danno biologico e morale.
Nel giudizio di liquidazione le lavoratrici hanno dedotto la continuazione del demansionamento fino al 31.12.2016 e chiesto il risarcimento per il periodo dicembre 2009 – dicembre 2016. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha confermato il rigetto, ritenendo non provati il demansionamento e il danno. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 cod. proc. civ. Il punto di partenza è l’efficacia tra le parti del giudicato esterno costituito dalla precedente sentenza di appello: esso è rilevabile d’ufficio anche se non versato in atti con la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., perché l’accertamento del giudicato risponde a un interesse pubblico volto a evitare giudicati contrastanti, in ossequio al ne bis in idem.
La Corte riafferma il principio per cui la sentenza di condanna generica copre l’astratta potenzialità lesiva del fatto, ma non impedisce di accertare che il pregiudizio in concreto non si sia prodotto. Rileva, però, che la sentenza impugnata ha errato nel trascurare il principio secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico e uno è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto preclude il riesame dello stesso punto in fatto e in diritto, pur se il giudizio successivo ha finalità diverse.
Tale regola opera nei rapporti di durata, come quello in esame, quando non vi sia stata alcuna modifica tra la situazione accertata con il giudicato di condanna generica e quella dedotta come continuazione illegittima. La Corte d’Appello, confermando il rigetto del Tribunale, ha fatto riferimento agli oneri probatori gravanti sulle lavoratrici, senza considerare l’avvenuto accertamento definitivo dell’illegittimità del demansionamento per stabile adibizione a compiti già qualificati come demansionanti.
I giudici di merito, chiamati a determinare il quantum del danno patrimoniale dopo l’esclusione delle altre voci, hanno così negato il risarcimento con argomentazioni relative alla sussistenza del demansionamento e alla prova del danno patrimoniale, profili ormai coperti dal giudicato. La sentenza si è quindi discostata dal principio, consolidato, secondo cui in caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno da impoverimento delle capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, liquidabile in via equitativa con il parametro della retribuzione.
Il secondo motivo, relativo alla prova orale e all’interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ., e il terzo, sulle spese ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., restano assorbiti. La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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