Controllo sugli incarichi esterni “Professionisti al Sud”: conformità e obblighi di pubblicazione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 321 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi di collaborazione esterna conferiti dagli enti locali in attuazione dell’art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, D.L. n. 152/2021, stipulati ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 165/2001, sono soggetti al controllo successivo sulla gestione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005. La legittimità dell’affidamento presuppone l’accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, la temporaneità e l’alta qualificazione della prestazione, la predeterminazione di oggetto, durata e compenso e la coerenza dell’oggetto con gli obiettivi dell’amministrazione conferente. Il rispetto dei parametri di remunerazione e del budget assegnato dall’Agenzia per la coesione territoriale integra la conformità dell’atto di spesa. La mancata pubblicazione dei curriculum vitae nel sito istituzionale, imposta dall’art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, non inficia di per sé la legittimità dell’incarico, ma integra un autonomo inadempimento agli obblighi di trasparenza, che la Sezione segnala all’ente.

Il Fatto

Il Comune capofila di un’aggregazione tra due enti siciliani, entrambi ricadenti nella fascia demografica inferiore ai 15.001 abitanti, ha partecipato all’iniziativa “Professionisti al Sud” dell’Agenzia per la coesione territoriale, prevista dall’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021. Dopo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i due Comuni, l’espletamento di un interpello interno con esito negativo e lo svolgimento di una selezione pubblica, l’ente ha stipulato tre contratti di collaborazione professionale con esperti di alta specializzazione.

La documentazione è stata trasmessa alla Sezione di controllo per la Regione siciliana in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, che impone di sottoporre al controllo successivo sulla gestione gli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica la rispondenza della procedura seguita dall’ente ai parametri dettati dalla normativa di riferimento e dalle “Linee guida per la rendicontazione delle spese” dell’Agenzia, nella versione del 12 aprile 2023. Il Collegio osserva preliminarmente che i contratti in questione, essendo stipulati ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 165/2001, rientrano pienamente nell’ambito del controllo successivo demandato alla Corte.

Sul piano del rispetto dei parametri dell’Agenzia, la Corte rileva che gli incarichi sono conformi alle prescrizioni quanto alla misura della remunerazione, fissata in Euro 400,00 giornalieri, al parametro temporale, contenuto entro i 36 mesi, e allo schema di contratto allegato alle linee guida. È stato altresì rispettato il budget complessivo assegnato, pari a 200 giornate/uomo, con un compenso giornaliero corrispondente a quello previsto.

Quanto ai presupposti di legittimità dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, il Collegio accerta l’avvenuto espletamento dell’interpello interno presso entrambi i Comuni, conclusosi negativamente, con conseguente integrazione del requisito dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili. L’oggetto dei singoli incarichi risulta corrispondente “ad obiettivi e progetti specifici e determinati”, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell’ente, essendo stata effettuata un’analitica descrizione delle attività da svolgere.

Sul versante degli obblighi di trasparenza, la Corte rileva che l’ente ha pubblicato tempestivamente, entro tre mesi dalla stipula, i contratti di incarico contenenti le informazioni richieste dall’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, con l’eccezione dei curriculum vitae degli incaricati. Su tale carenza era intervenuto anche il Collegio dei revisori dei conti, con apposito verbale, segnalandola all’amministrazione. La Sezione, pur rilevando l’inadempimento, non ne fa derivare un giudizio di non conformità degli incarichi, che accerta conformi alla normativa vigente e alle proprie linee applicative “allo stato degli atti”.

La deliberazione dispone infine la trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e la sua pubblicazione nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *