Responsabilità d’imposta del gestore e giurisdizione tributaria (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 85 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, che ha introdotto il comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è qualificato come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno. Tale obbligazione, in quanto solidale dipendente, partecipa della natura tributaria dell’obbligo gravante sul soggetto passivo, con la conseguenza che viene meno la qualifica di agente contabile del gestore e la giurisdizione in ordine alle relative controversie appartiene esclusivamente al giudice tributario. La disposizione ha valenza retroattiva, ai sensi dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 215/2021, e si applica anche alle vicende anteriori al 19.05.2020. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti anche con riferimento a fatti verificatisi prima della novella.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio l’amministratore unico di una società di capitali, esercente una struttura ricettiva nel Comune di Alba, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 18.571,00, oltre accessori, a titolo di danno erariale conseguente al mancato riversamento dell’imposta di soggiorno per gli anni dal 2019 al 2022. Il convenuto rimaneva contumace, mentre si costituiva la società, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e, in via gradata, l’inammissibilità della citazione per violazione del termine di cui all’art. 86 c.g.c., nonché la prescrizione per alcune annualità. La società chiedeva altresì di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa azionata, al netto di quanto già versato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato preliminarmente la contumacia della persona fisica convenuta, rilevando che la notifica era stata effettuata alla stessa in proprio, quale legale rappresentante, e non alla società di capitali, che pure era l’effettiva obbligata al riversamento del tributo. Ha poi esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata e assorbente.

Il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1527 del 23.01.2026, secondo cui, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, determinando il venir meno della loro qualifica di agenti contabili e l’attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria.

Tale soluzione è coerente con la nuova previsione dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, che definisce espressamente il gestore come “responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno”. L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale dipendente, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo del soggetto passivo, con la conseguenza che viene meno il presupposto del maneggio di denaro pubblico che fondava la giurisdizione contabile.

Quanto alla possibile obiezione relativa alla successione temporale dei fatti, la Corte ha precisato che l’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 215/2021, ha stabilito, con disposizione di interpretazione autentica, la valenza retroattiva della norma, che si applica quindi anche alle vicende verificatesi anteriormente al 19.05.2020, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sezioni d’appello.

Stante il difetto di giurisdizione, la Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al rito abbreviato, non potendo provvedere su di essa, e ha compensato integralmente le spese del giudizio, trattandosi di decisione fondata su questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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