Trasferimenti per cassa e rappresentazione dei fatti gestionali nel Servizio sanitario (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 32 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Sezione regionale di controllo rileva il difetto di rappresentazione dei fatti gestionali quando la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione non espongono in modo completo, esaustivo e chiaro le poste patrimoniali ed economiche. Il trasferimento per cassa delle somme dovute dalla Regione alle Aziende sanitarie deve avvenire nella misura prevista dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 35/2013, poiché un flusso costantemente inferiore al dovuto incide sull’equilibrio di cassa dell’ente. L’omessa indicazione delle anticipazioni di tesoreria nei questionari e nei documenti di bilancio, in presenza di dati difformi risultanti dalla banca dati SIOPE, integra una carenza informativa che la Sezione rileva e sanziona con l’invito a fornire integrale rappresentazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esamina i bilanci di esercizio 2022 e 2023 di un’Azienda di tutela della salute, alla luce delle relazioni redatte dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, commi 166, 167 e 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 174/2012. L’istruttoria fa seguito alle attività svolte sui questionari dei bilanci degli esercizi 2017-2018 e 2019-2021.
L’Azienda è stata costituita il 1° gennaio 2016, subentrando nei rapporti attivi e passivi di precedenti strutture sanitarie. L’esame dei questionari evidenzia alcune problematiche relative ai tempi di approvazione del bilancio, ai trasferimenti per cassa dalla Regione e alla rappresentazione delle anticipazioni di tesoreria.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva anzitutto che il bilancio d’esercizio 2023 è stato adottato dall’Azienda e approvato dalla Giunta regionale oltre i termini previsti dagli artt. 31 e 32, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011. Rammenta che le date del ciclo di bilancio, preventivo, consuntivo e consolidato, sono fondamentali per una corretta programmazione e consuntivazione delle risorse.
Quanto ai trasferimenti per cassa, la Sezione osserva che al 31 dicembre 2022 e 2023 essi sono stati pari, rispettivamente, all’84,04% e all’84,05% del finanziamento complessivo, anziché al 95% previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013. Rileva che il mancato trasferimento delle risorse spettanti può generare situazioni di difficoltà di cassa, soprattutto quando il trasferimento è costantemente inferiore al dovuto.
La Sezione esamina poi le anticipazioni di tesoreria: i questionari 2022-2023 non le indicano e nel Conto economico la voce relativa agli interessi passivi su anticipazioni di cassa ha valore zero, mentre nella banca dati SIOPE risultano anticipazioni di cassa. Nessun riferimento compare nelle relazioni sulla gestione e nelle note integrative. Sono inoltre presenti elevati debiti verso Aziende sanitarie pubbliche ed elevati crediti verso la Regione.
La Corte ricostruisce le funzioni della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione: descrittiva, informativa ed esplicativa. La prima è svolta preminentemente dalla nota integrativa, la terza dalla relazione sulla gestione, la seconda da entrambe. L’esposizione dei fatti gestionali deve pertanto essere integrale e trovare indicazione in entrambi i documenti, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Con riferimento all’elevata esposizione debitoria verso le Aziende sanitarie pubbliche e creditoria verso la Regione, la Sezione rammenta la necessità di porre in essere le attività utili a limitarne l’entità, per garantire un giusto equilibrio di cassa. All’esito dell’esame, invita l’Azienda a rappresentare alla Regione l’esigenza del trasferimento per cassa e a valutare congiuntamente la dinamica dei flussi, e a fornire una rappresentazione completa dei fatti gestionali.
Nota della Redazione
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