Controllo concomitante sui Contratti di Sviluppo e percorso autocorrettivo del MIMIT (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 46 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, il Collegio, ove accerti che l’amministrazione ha avviato un percorso autocorrettivo rispetto alle raccomandazioni già formulate, ne prende atto e, quando le criticità residue non superano la soglia di gravità, non applica le conseguenze previste dall’art. 11 della legge n. 15 del 2009. La funzione di controllo resta comunque orientata a stimolare una corretta azione amministrativa, mediante nuove raccomandazioni dirette a rafforzare la programmazione, a ridurre i ritardi procedurali e ad accelerare l’erogazione delle agevolazioni, profili che involgono i principi di buon andamento, economicità ed efficienza.
Il Fatto
Nel quadro programmatico per il 2025, il Collegio del controllo concomitante ha proseguito l’istruttoria sulla misura agevolativa dei Contratti di Sviluppo, circoscrivendola ai contratti di cui alla delibera CIPESS n. 7 del 2022, all’art. 37, comma 2, del d.l. n. 36 del 2022 e all’art. 1, comma 253, della legge n. 213 del 2023.
Con la precedente deliberazione n. 57/2024/CCC erano già state riscontrate carenze nella fase di programmazione e tempi procedurali superiori ai termini del d.m. 9 dicembre 2014. L’obiettivo della nuova verifica era duplice: valutare le azioni poste in essere dal Ministero per dare seguito alle raccomandazioni e accertare lo stato di avanzamento della misura.
La Motivazione della Corte
Sul versante della programmazione finanziaria, il Collegio prende atto delle difficoltà rappresentate dall’amministrazione, secondo cui la scansione temporale delle erogazioni dipende dalle richieste delle imprese beneficiarie e dalla flessibilità del d.m. 9 dicembre 2014. Ribadisce tuttavia che il cronoprogramma è momento essenziale di attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza, e che la sua assenza incide anche in via indiretta sul monitoraggio dell’andamento della misura.
Quanto allo stato di avanzamento, il quadro resta non uniforme. A fronte di istruttorie avviate per importi rilevanti, i pagamenti verso i beneficiari risultano contenuti, con un gap consistente tra risorse impegnate ed erogate; il Collegio sottolinea la necessità di imprimere una forte accelerazione della spesa.
Sul piano procedurale, i tempi medi della fase istruttoria e, soprattutto, della sottoscrizione della determinazione e del contratto di finanziamento continuano a superare i termini dell’art. 9 del d.m. 9 dicembre 2014. Il Collegio rileva però una contrazione degli scostamenti rispetto alla precedente rilevazione. Il Ministero ha riferito l’attivazione di un tavolo tecnico con Invitalia S.p.A., l’aggiornamento degli standard contrattuali e la semplificazione delle verifiche documentali mediante autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del d.p.R. n. 445/2000.
Il Collegio richiama l’art. 13, comma 5, del d.m. 9 dicembre 2014, precisando che i due criteri per l’applicazione delle penali — il mancato rispetto prolungato delle scadenze e la reiterazione in un numero significativo di casi — sono tra loro alternativi, con conseguente obbligo di presidio anche in presenza del solo scostamento prolungato. Nel complesso, le iniziative adottate si muovono nella giusta direzione e integrano l’avvio di un percorso autocorrettivo, non integrante la soglia di gravità.
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Nota della Redazione
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