Incarichi direttivi: nessuna equipollenza tra funzioni Eurojust e direzione di ufficio giudiziario (Cons. Stato n. 10406 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio comparativo per il conferimento degli incarichi direttivi, il CSM è tenuto a valutare le attitudini dei candidati entro i parametri fissati dall’atto di autovincolo costituito dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria. Non è pertanto ammissibile qualificare le funzioni svolte presso un organismo internazionale come Eurojust come equipollenti, ovvero di fatto assimilabili, alle funzioni direttive o semidirettive richieste dall’art. 18 lett. a) T.U. per gli uffici di grandi dimensioni, dovendo l’esperienza fuori ruolo essere collocata esclusivamente nell’alveo dell’art. 13 T.U. Parimenti illegittima è l’operazione di equipollenza tra indicatori generali e indicatori specifici, atteso il speciale rilievo che l’art. 26 T.U. riconosce ai secondi. Il giudizio sintetico e complessivo e l’onere motivazionale rafforzato non consentono di superare i vincoli derivanti dall’atto di autovincolo.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato con un triplice pregresso ufficio direttivo, aspira al conferimento dell’ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Il CSM, con il concerto del Ministero della Giustizia, ha conferito l’incarico al controinteressato, il quale non aveva mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi, valorizzando l’esperienza maturata presso Eurojust.
Il ricorrente ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha rigettato il ricorso compensando le spese. Proposta appello, il Consiglio di Stato è stato investito della questione relativa ai limiti entro i quali l’esperienza presso l’Agenzia europea può rilevare nel giudizio comparativo. L’incidente cautelare è stato abbinato al merito su richiesta concorde delle parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla consapevolezza della peculiarità della vicenda, non constando precedenti in cui l’attività presso organismi internazionali sia stata valutata come decisiva nel giudizio comparativo. Tali specificità possono valorizzare il potere di apprezzamento ampiamente discrezionale dell’organo di autogoverno, ma la valutazione deve svolgersi all’interno dei parametri e dei vincoli codificati nel T.U. sulla dirigenza giudiziaria.
Il ragionamento si articola sulla distinzione tra merito, che investe capacità, laboriosità, diligenza e impegno, e attitudini, valutate mediante indicatori generali (artt. 6-13 T.U.) e indicatori specifici (artt. 14-23 T.U.). L’art. 26 T.U. attribuisce speciale rilievo agli indicatori specifici; per gli uffici di grandi dimensioni, l’art. 29 T.U. richiama in particolare l’art. 18 lett. a), ossia lo svolgimento in atto o pregresso di funzioni direttive o semidirettive.
La Corte ritiene palese la violazione di tali parametri. La delibera impugnata ha affermato che l’esperienza presso Eurojust sarebbe “tale da soddisfare in concreto gli indicatori di cui agli artt. 18 e 29 TU” e ha qualificato le relative attività come “di fatto assimilabili alle funzioni direttive di cui all’art. 18 lett. a) T.U.”. Si tratta di equipollenza non consentita: l’incarico fuori ruolo va ricondotto esclusivamente all’art. 13 T.U., non principale rispetto a quelli posseduti dal ricorrente.
Un argomento esegetico è tratto dal decreto legislativo n. 182/2023, che ha riconosciuto all’incarico presso Eurojust la qualifica di fuori ruolo con valenza giurisdizionale, transitando la nomina dal Ministro al CSM. Pur non applicabile ratione temporis, la novella conferma a contrario che nessuna valenza siffatta era predicabile per il passato.
Fondato è anche il secondo motivo. Gli indicatori di cui all’art. 18 lett. b) e c) attengono alle capacità relazionali interne ed esterne dimostrate presso l’ufficio direttivo o semidirettivo: la delibera ha operato una nuova inammissibile equipollenza con l’esperienza in DNA, ove il controinteressato non ha svolto funzioni apicali, senza considerare il requisito dell’esperienza quadriennale richiesto dall’art. 32 T.U. Quanto all’art. 18 lett. d), la partecipazione ai corsi della Scuola superiore della Magistratura riflette la scadenza della validità quadriennale dell’idoneità, non il possesso del diverso requisito formativo richiesto.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, gli atti impugnati sono annullati, fermi gli ulteriori provvedimenti nei limiti dell’effetto conformativo e nel rispetto dei vincoli del giudicato. Le spese del doppio grado sono compensate attesa la complessità e parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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