White list obbligatoria per attività strumentali alla manutenzione reti idriche (TAR Toscana n. 1177 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012 configura una speciale causa di esclusione che impone l’iscrizione nella white list per le attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, anche quando si tratti di prestazioni strumentali, accessorie o connesse all’oggetto principale dell’appalto. La clausola della legge di gara che riproduce tale requisito non è affetta da nullità parziale, e la sua eventuale omissione va colmata mediante eterointegrazione degli atti di gara. Il requisito opera a pena di esclusione e la sua mancanza non è sanabile mediante soccorso istruttorio, trattandosi di requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale. Nel raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti, salvo che colui che intenda subappaltare indichi analiticamente, ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, le lavorazioni che affiderà a terzi.
Il Fatto
Una stazione appaltante indice una gara per l’affidamento di un accordo quadro per lavori di manutenzione di reti e impianti del ciclo idrico integrato, suddivisa in otto lotti. Il disciplinare richiede, a pena di esclusione, l’iscrizione nella white list e la estende a tutte le imprese del raggruppamento temporaneo. Il RTI ricorrente presenta offerte per due lotti; uno dei componenti mandanti dichiara di riservarsi la facoltà di subappaltare le prestazioni ricadenti nella categoria OG6 senza ulteriori specificazioni.
La commissione esclude il raggruppamento per difetto del requisito in capo a tale mandante, non iscritta né richiedente l’iscrizione. L’istanza di autotutela viene respinta. Il RTI impugna l’esclusione, la clausola del disciplinare e del capitolato, dolendosi della necessità del requisito per prestazioni non riconducibili all’elenco legale e lamentando la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del primo motivo. Se la tesi della ricorrente fosse fondata, la clausola sarebbe invalida per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e andrebbe considerata non apposta ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, con conseguente sindacabilità del provvedimento che ne costituisce applicazione (richiamate Cons. Stato, Ad. plen., n. 22 del 2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 1175 del 2023).
Nel merito, molte delle lavorazioni descritte nel capitolato rientrano nell’elenco dell’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012: scavi, reinterri e trasporto inerti, ripristino di strade e marciapiedi, confezionamento di calcestruzzo e bitume, pulizia delle aree, fornitura di mezzi d’opera e noleggio di macchinari. L’assenza nel disciplinare dell’espresso richiamo alla riconducibilità delle attività all’elenco legale non esclude il requisito, perché la disposizione configura una causa di esclusione applicabile anche in mancanza di menzione nella lex specialis, dovendosi procedere all’eterointegrazione degli atti di gara (Cons. Stato, sez. V, n. 5628 del 2024; Cons. Stato, sez. V, n. 9284 del 2023).
Il principio di tassatività non è violato, poiché l’esclusione è riconducibile all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, cui la legge espressamente la equipara. Le lavorazioni non sono marginali, come nel diverso caso deciso da Cons. Stato, sez. V, n. 9201 del 2024, ma al più strumentali o accessorie, dovendo essere eseguite contestualmente alla manutenzione della rete.
Quanto al difetto del requisito in capo alla mandante, la dichiarazione di voler subappaltare la quota OG6 non indica le parti di opere che si intendono affidare a terzi, non soddisfacendo la condizione dell’art. 119, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante non poteva quindi prescindere dalla verifica del possesso della white list in capo a tale impresa, tenuta a eseguire in proprio la misura maggioritaria della quota assunta.
Il requisito, in quanto attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio: il comunicato ANAC n. 25 del 2023 ne scolpisce la portata escludente quando le attività siano anche solo parzialmente riconducibili all’elenco legale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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