Liquidazione compensi al difensore nel giudizio amministrativo per lavoro subordinato stagionale (TAR Marche decreto collegiale n. 987 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al difensore per il gratuito patrocinio nel giudizio amministrativo è liquidato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, nel limite dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con applicazione del dimezzamento previsto dall’art. 130, d.P.R. n. 115/2002. Nella liquidazione per la fase di merito si deve tenere conto di quanto già riconosciuto per la fase cautelare, della natura seriale della controversia e del grado di complessità della stessa, onde evitare duplicazioni e assicurare la congruità complessiva del compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato dinanzi al TAR Marche il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, notificato dalla Questura di Ascoli Piceno. Ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio con decreto della competente Commissione, il difensore aveva ottenuto la liquidazione dei compensi per la sola fase cautelare, definita con ordinanza. Dopo la sentenza che ha definito il giudizio di merito, il difensore ha avanzato istanza per la liquidazione degli onorari relativi a tale ulteriore fase.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con riguardo all’impegno professionale profuso. In aggiunta, l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 impone il dimezzamento dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, disposizione che ha portata riduttiva rispetto ai parametri tariffari ordinari.
Nella determinazione del compenso per la fase di merito, il Tribunale valorizza la natura seriale della controversia — e quindi i compensi liquidati o da liquidare per gli analoghi ricorsi — nonché il grado di complessità della stessa. Tali elementi assumono rilievo per evitare che la ripetitività delle questioni trattate possa giustificare compensi sproporzionati rispetto all’effettivo apporto difensivo, considerato anche che la fase cautelare era già stata oggetto di separata liquidazione.
Alla luce di tali criteri, il Collegio ritiene congrua la determinazione del compenso professionale in ulteriori complessivi € 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, somma che tiene conto di quanto già liquidato per la fase cautelare con il decreto n. 809/2025. Il decreto di liquidazione è emesso in forma collegiale, con ordine di pagamento a carico dell’Erario e comunicazione alla parte e al difensore, nonché trasmissione all’ufficio finanziario competente per la verifica della permanenza delle condizioni di ammissione al beneficio ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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