Valutazione di ufficiale inferiore dell’Arma sindacabile solo per abnormità e travisamento (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dai superiori gerarchici nei documenti caratteristici del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti ristretti, segnati dall’abnormità, dalla manifesta illogicità e dal travisamento dei fatti, il cui onere di allegazione e prova grava sul ricorrente. Tali giudizi non richiedono una motivazione estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in modo logicamente chiaro la giustificazione del giudizio non favorevole, anche in forma sintetica, purché il giudizio complessivo trovi corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole voci della scheda. Le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre e possono variare di anno in anno senza che ciò integri eccesso di potere per contraddittorietà, essendo necessaria una motivazione specifica solo in presenza di una notevole caduta di punteggio. Non configura condizionamento del giudizio, tale da imporre l’astensione dei superiori, il mero coinvolgimento del revisore in un procedimento penale relativo a fatti e periodi successivi a quello di valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, impugna la scheda valutativa relativa al periodo 2 gennaio – 31 dicembre 2024, compilata per l’inclusione nell’aliquota per la formazione dei quadri di avanzamento e recante la qualifica finale di “nella media”. Il militare deduce la violazione del principio di continuità e progressività della valutazione, la carenza di motivazione e l’eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione del giudizio, che assume influenzato da ragioni estranee al rendimento in servizio.

Il Ministero della Difesa si costituisce e conclude per la reiezione. Il ricorrente deposita memoria e chiede il passaggio in decisione senza discussione. Il Tribunale respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 688 del d.P.R. n. 90/2010, secondo cui i documenti caratteristici registrano tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito, rilevando capacità, attitudini e risultati conseguiti. La formazione avviene nell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica, fondata sull’osservazione diretta del periodo di servizio e su un sapere specialistico.

Da tale premessa deriva l’ineliminabile margine di opinabilità delle valutazioni e la loro sottrazione al sindacato di legittimità, salvo che siano arbitrarie, irrazionali, illogiche o basate su un evidente travisamento dei fatti. Il giudizio può essere sintetico e trova corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole voci. Sul piano diacronico, le valutazioni periodiche sono autonome e possono mutare di anno in anno, senza obbligo di motivazione specifica, salvo che si verifichi una notevole caduta di punteggio. Il Collegio richiama in termini le pronunce del Cons. Stato, Sez. II, n. 8596 del 2024 e del Cons. Stato, Sez. IV, n. 7780 del 2020, oltre a propri precedenti sul punto.

Nel caso concreto non emergono profili di irragionevolezza, travisamento fattuale o grave deficit istruttorio. La qualifica di “nella media”, pur segnando una minima flessione rispetto alla precedente di “superiore alla media”, resta positiva. La valutazione finale è coerente con le aggettivazioni di quindici voci su diciotto, in linea con il giudizio complessivo, e con le valutazioni inferiori su “capacità di lavorare in gruppo” e “affidabilità”.

Il giudizio del compilatore, su cui si sono assestati quello del revisore e quello conclusivo, offre contezza delle ragioni della qualifica. Sono evidenziate imprecisioni e un calo di rendimento, con attività di polizia giudiziaria svolta in ritardo o in modo incompleto, riflessi negativi sul reparto, assenza di iniziativa e collaborazione non sempre disponibile. Tali aspetti bastano a giustificare la qualifica, attesa l’attesa di un livello prestazionale e comportamentale adeguato al grado e al ruolo.

Prive di pregio sono le deduzioni sulle ragioni estranee e sul coinvolgimento del revisore in un procedimento penale. Il compilatore non ha avuto ruolo attivo nelle indagini né conoscenze dirette del procedimento, e i fatti dedotti riguardano periodi successivi a quello di valutazione. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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