Incarichi di direzione di struttura complessa sanitaria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2186 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie sul conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022 all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, la selezione non integra un pubblico concorso: l’atto di conferimento resta determinazione negoziale del datore di lavoro, resa su un rapporto già incardinato. Non trova quindi applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti. La domanda è conseguentemente inammissibile per difetto di giurisdizione davanti al giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato all’avviso pubblico indetto da una ASST per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa. Si è collocato al secondo posto della graduatoria, alle spalle del candidato poi risultato vincitore, cui il Direttore generale ha conferito l’incarico.

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di conferimento, la graduatoria e gli atti della procedura, articolando plurimi motivi, poi integrati con motivi aggiunti depositati il 28.04.2025. Si sono costituiti l’Azienda sanitaria e il controinteressato, chiedendo il rigetto. Dopo il passaggio in decisione, la pubblicazione di una pronuncia delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026 ha reso attuale la questione di giurisdizione, sottoposta alle parti con ordinanza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta d’ufficio la questione della giurisdizione, rilevabile in ogni stato del giudizio. La decisione delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026, resa su rinvio pregiudiziale, ha enunciato il principio per cui, anche dopo la novella del 2022, l’incarico di direzione di struttura complessa non è conferito mediante pubblico concorso: non opera quindi l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Tribunale richiama il proprio consolidato orientamento. Le modifiche all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 hanno rafforzato la procedimentalizzazione della selezione, vincolando il Direttore generale a conferire l’incarico al candidato con il maggior punteggio. Ciò non incide però sul riparto di giurisdizione.

Il conferimento dell’incarico che segue alla selezione resta atto di svolgimento di un rapporto lavorativo già incardinato. Essendo il rapporto privatizzato, l’atto ha la natura di determinazione negoziale assunta con le prerogative del datore di lavoro, attratto alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio conforta tale conclusione con la più recente giurisprudenza amministrativa. La selezione mantiene carattere interno, presupponendo il possesso della qualifica dirigenziale e un rapporto in essere con l’Amministrazione. Non vi sono vere prove selettive, incentrandosi la valutazione sui curricula e sul colloquio. La scelta a monte dell’Azienda sulla modalità di copertura, di natura discrezionale, resta espressione di atti privatistici, in coerenza con l’art. 3 del d.lgs. n. 502/1992.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, davanti al giudice ordinario, con riproposizione nei modi e termini dell’art. 11 cod. proc. amm. L’esito in rito e le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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