Il diritto di panorama non può ostacolare la regolarizzazione delle luci del vicino (Cass. civ. Sez. 2 n. 16011 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di panoramicità (rectius di panorama) costituisce una mera situazione di fatto, priva di cittadinanza giuridica autonoma, che può trovare tutela soltanto attraverso la servitù altius non tollendi e non anche nella servitù di veduta. Esso non è di per sé in grado di condizionare il diritto del vicino, ex art. 902 c.c., di chiedere la regolarizzazione di una luce, in mancanza di un titolo idoneo. In tema di luci irregolari, il giudice non può escludere la regolarizzazione tutte le volte in cui l’adeguamento all’art. 901 c.c. si riveli in concreto idoneo a soddisfare l’esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione a tutela di un diritto reale che impone la rimozione del fatto lesivo. Il muro di contenimento di un terrapieno naturale non costituisce “costruzione” ai fini delle distanze legali ex art. 873 c.c., salvo che il dislivello sia stato artificialmente creato dall’uomo.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio il confinante Condominio, chiedendo la demolizione di una balaustra che, a suo dire, consentiva una illegittima introspezione nella sua proprietà, in violazione dell’art. 905 c.c., oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello confermava la pronuncia, ritenendo non provata la posteriorità dell’innalzamento della ringhiera rispetto all’instaurazione del giudizio e dichiarando inapplicabile l’art. 902 c.c. in ragione del diritto di panoramicità del fondo del Condominio.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’attore soccombente, deducendo sette motivi, tra cui la violazione delle norme sulle luci e vedute e sulle distanze legali, nonché la mancata declaratoria di nullità della sentenza per vizi di costituzione del collegio giudicante.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha rigettato i primi due motivi, relativi alla composizione del collegio giudicante e alla partecipazione del giudice ausiliario. Quanto al primo, ha chiarito che il principio di immodificabilità del collegio di cui all’art. 276 c.p.c. non risulta violato, poiché l’accesso agli atti ha dimostrato che il collegio che ha deliberato la sentenza era lo stesso dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni. Quanto al secondo, la questione è stata ritenuta superata dalla Corte cost. n. 41 del 2021.
Il terzo motivo, riguardante la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è stato rigettato. La Corte ha ricordato che la censura relativa all’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere dedotta solo in caso di attribuzione alle prove di un valore diverso da quello legale. Nel caso di specie, la questione riguardava il riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., correttamente applicato dalla Corte territoriale.
Il quarto motivo è stato invece accolto. La S.C. ha affermato che la “panoramicità” del luogo è una situazione di fatto che può trovare tutela solo nella servitù altius non tollendi, non nel diritto di veduta. Il diritto di panorama non ha cittadinanza giuridica e non può condizionare il diritto del vicino di chiedere la regolarizzazione della luce ex art. 902 c.c., non spettando al giudice operare bilanciamenti basati sulla personale logica equitativa.
Il quinto motivo, relativo all’art. 873 c.c., è stato rigettato in quanto il muro di contenimento di un terrapieno naturale non è equiparabile a una costruzione, salvo che il dislivello sia stato artificialmente creato. Il sesto motivo, sul danno in re ipsa, è stato parimenti rigettato, conformemente all’orientamento per cui il danno alla proprietà deve essere allegato e provato. Inammissibile è stato infine dichiarato il settimo motivo, per carenza di interesse, riguardando la posizione della società costruttrice nei cui confronti l’attore non aveva svolto domande.
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Nota della Redazione
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