Fallimento e contratto di somministrazione: il subentro del curatore per facta concludentia (Cass. civ. Sez. I n. 437 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare può manifestare la volontà di subentrare nel contratto pendente anche per facta concludentia, senza atti formali, ma tale volontà deve risultare da comportamenti oggettivamente e inequivocabilmente diretti alla prosecuzione del rapporto. La sola esecuzione “inerziale” del contratto dopo la dichiarazione di fallimento, quando il servizio non sia interrompibile senza depauperamento dei valori aziendali, non integra il subentro tacito: il contraente in bonis deve attendere le scelte del curatore, salvo interpellarlo. L’atteggiamento silente del curatore di fronte all’actio interrogatoria della controparte comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 72, secondo comma, l. fall., escludendo la prededuzione del credito ex art. 74 l. fall.
Il Fatto
Il Tribunale di Frosinone, con decreto dell’11 maggio 2018, accoglie l’opposizione allo stato passivo proposta dalla società fornitrice di energia elettrica. Ammette in prededuzione il credito per la somministrazione erogata prima e durante il concordato preventivo, oltre al costo dell’erogazione successiva alla dichiarazione di fallimento. Il giudice di merito qualifica il contratto di somministrazione come rapporto pendente e ravvisa nel comportamento del curatore un’adesione implicita alla prosecuzione, desunta dalla richiesta di autorizzazione ai lavori di conversione, dalla sospensione della pratica di distacco e dalla presenza di dipendenti nello stabilimento.
Il fallimento ricorrente impugna il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società fornitrice resiste con controricorso e le parti depositano memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 l. fall. La Corte chiarisce anzitutto che la censura non chiede una rivalutazione del fatto, ma prospetta un vizio di falsa applicazione di legge, consistente nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non idonea a regolarla, ovvero nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche contraddittorie rispetto alla sua corretta interpretazione, richiamando Sez. I, ordinanza n. 640 del 14.01.2019.
Secondo il Collegio, il Tribunale non avrebbe considerato che il curatore aveva manifestato espressamente la volontà contraria al subentro, ossia di sciogliersi dal vincolo pendente per stipulare un diverso rapporto di somministrazione a bassa tensione, coerente con i lavori di ristrutturazione degli impianti già autorizzati dal giudice delegato. L’erronea applicazione delle norme emerge proprio perché la fattispecie concreta è rimasta invariata sia nella ricostruzione del Tribunale sia in quella del ricorrente.
La Corte valorizza un ulteriore dato incontroverso: il curatore non aveva risposto alle sollecitazioni della creditrice sulle scelte relative al contratto. Tale silenzio di fronte a un’azione riconducibile a un’actio interrogatoria avrebbe dovuto far ritenere definitivamente sciolto il vincolo, con conseguente falsa applicazione dell’art. 72, secondo comma, l. fall., pur non essendo stata la sollecitazione veicolata nelle forme previste dalla norma.
Il passaggio centrale riguarda gli effetti della prededuzione ex art. 74 l. fall. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, estesa anche ai servizi già erogati. Proprio le gravi conseguenze patrimoniali impongono di riconoscere la volontà di prosecuzione per facta concludentia solo quando il curatore tenga comportamenti oggettivamente diretti alla continuazione del rapporto. Nei contratti non interrompibili senza depauperamento, come la somministrazione di energia, l’esecuzione “inerziale” della parentesi successiva al fallimento non può essere letta come tacito subentro, preclusivo della facoltà di scioglimento. Nel caso concreto tale volontà non ricorre.
L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori doglianze. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Frosinone, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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