Incarichi dirigenziali aggiuntivi: visto con osservazioni sui criteri del compenso (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 256 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli incarichi di temporanea attribuzione ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 208/2024, che ha innovato l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, la circostanza che il trattamento economico dell’incarico aggiuntivo non sia determinabile ex ante non integra di per sé causa di illegittimità, ove l’Amministrazione fornisca in istruttoria adeguate indicazioni sui criteri di computo, anche solo parametriche, del compenso spettante. È tuttavia indispensabile, ai fini della legittimità dei provvedimenti di conferimento, che la motivazione di questi ultimi rechi precisa ed espressa indicazione dei pertinenti riferimenti normativi e di contrattazione concernenti la definizione, ancorché parametrica, del compenso. L’atto è pertanto ammesso al visto con osservazioni e alla conseguente registrazione.

Il Fatto

Il Prefetto di Brescia ha conferito, con decreto, un incarico in temporanea attribuzione di Dirigente – Capo Ufficio di staff dell’area I “Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale” a una funzionaria della carriera prefettizia, per un anno a decorrere dal 30 giugno 2025. L’atto è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Dall’esame della documentazione sono emersi rilievi in merito alla definizione del trattamento economico dell’incarico, profilo che aveva già condotto, nel primo semestre dell’anno, a negare l’ammissione al visto di provvedimenti analoghi. La questione è stata deferita al Collegio in adunanza pubblica. In vista dell’adunanza l’Amministrazione ha trasmesso una memoria integrativa, fornendo criteri estimativi del compenso e indicazioni sul relativo valore minimo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’istituto della temporanea attribuzione, introdotto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 208/2024, che, innovando l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, consente ai funzionari della carriera prefettizia di essere destinatari di un incarico ulteriore o diverso, per un periodo massimo di un anno prorogabile, qualora il posto di funzione risulti vacante. Le condizionalità dell’istituto sono già state esaminate in numerose delibere della Sezione, che ne hanno evidenziato la ratio di garanzia della continuità delle funzioni pubbliche delle Prefetture in caso di vacanza dei posti di funzione.

Il Collegio richiama poi il precedente orientamento, che aveva posto l’attenzione sugli “elementi di grande singolarità e di forte asimmetria” della regolamentazione economica delle reggenze rispetto ad altri settori della dirigenza pubblica, rilevando l’inesistenza, per la carriera prefettizia, di un preciso indicatore su cui parametrare il trattamento della reggenza. Da qui l’avvertimento in ordine al rischio che l’asimmetria tra l’incarico e la preventiva individuazione dei parametri oggettivi potesse rilevare anche sul piano di un possibile contenzioso giuslavoristico.

La Sezione osserva che neppure l’art. 23, comma 12, del d.P.R. n. 66/2018, come riformato dal d.P.R. n. 70/2022, rende determinabile ex ante il trattamento accessorio, rinviando a un accordo decentrato ancora a farsi. L’indeterminatezza del quantum deriva dal carattere successivo e retroattivo del meccanismo di liquidazione della retribuzione accessoria.

Nel caso di specie il decreto non reca adeguato riferimento agli aspetti retributivi. Nondimeno, nelle ultime fasi del contraddittorio l’Amministrazione ha fornito un dato numerico percentuale minimo — corrispondente a quello individuato dall’accordo decentrato firmato nel 2023, pari al 16% per le reggenze verticali della fascia di riferimento — al quale presume che risulterà parametrata la remunerazione. Sono apparse apprezzabili anche le rassicurazioni sull’esclusione del rischio di incapienza del fondo.

Preso atto dei chiarimenti, pur negando che la retribuzione risulti effettivamente quantificabile all’atto del conferimento, il Collegio ammette il decreto al visto di legittimità con osservazioni, analogamente a quanto già disposto con una precedente delibera. Resta ferma la raccomandazione che la motivazione degli atti di conferimento rechi precisa indicazione dei pertinenti riferimenti normativi e di contrattazione. Rimangono irrisolti i temi generali sull’adeguatezza della retribuzione aggiuntiva e sul rischio di contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *