Controllo spese elettorali: obbligo di chiarimenti sull’origine dei finanziamenti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 172 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulle spese elettorali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, il Collegio di controllo può avviare una fase istruttoria e richiedere alla lista chiarimenti e documentazione integrativa. L’istruttoria è legittima quando il rendiconto dichiari fonti di finanziamento come “risorse proprie” della lista o del partito, ma i pagamenti risultino effettuati da un conto corrente bancario riferibile a una persona fisica. In tal caso resta incerto se le risorse provengano dal titolare del conto, dal partito o da altra fonte, e il Collegio deve acquisire chiarimenti sull’identità dell’intestatario e sull’effettiva origine dei fondi. Il controllo sulla conformità alla legge delle spese presuppone la piena intelligibilità delle fonti di finanziamento, sicché la richiesta di integrazione è strumentale all’esercizio del potere sanzionatorio previsto per la mancata indicazione delle fonti nei rendiconti.
Il Fatto
Nell’ambito delle elezioni amministrative 2024, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato i rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni nel Comune di Rivoli. Dall’analisi preliminare è emersa la necessità di avviare una fase istruttoria.
In particolare il rendiconto della lista ricorrente, acquisito in data 22 luglio 2024, dichiarava fonti di finanziamento per euro 850,00 quali “Risorse proprie della lista, partito, movimento“. I pagamenti delle spese sostenute risultavano però effettuati da un conto corrente bancario che appariva intestato a persona fisica, ovvero al delegato di lista. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull’origine delle risorse e sull’identità dell’intestatario del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo che gli attribuisce la verifica della conformità alla legge delle spese elettorali. Richiama l’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, che ha introdotto limiti massimi alle spese per le elezioni comunali e ha intestato alle Sezioni regionali il relativo controllo nei Comuni sopra i 30.000 abitanti.
Il potere sanzionatorio è espressamente richiamato per tre ipotesi: la mancata indicazione nei rendiconti delle fonti di finanziamento, ai sensi dell’art. 15, comma 15, legge n. 515/1993; la violazione dei limiti di spesa, ai sensi dell’art. 15, comma 16, legge n. 515/1993; il mancato deposito dei consuntivi, ai sensi dell’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che l’analisi preliminare del rendiconto rendesse necessaria un’istruttoria. La discrasia rilevata è nitida: da un lato la dichiarazione di risorse proprie della lista o del partito; dall’altro l’effettuazione dei pagamenti tramite un conto riferibile a persona fisica, coincidente con il delegato di lista. Non risulta quindi chiaro se le risorse economiche provengano dal titolare del conto, dal partito o da altra fonte, come una raccolta di fondi tra gli attivisti.
Il Collegio ha pertanto disposto che il rappresentante della lista fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti, anche mediante invio di documentazione, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della deliberazione, presso gli indirizzi di posta certificata indicati. La deliberazione è trasmessa al rappresentante di lista a cura della Segreteria.
Nota della Redazione
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