Controlli interni comunali inadeguati e referto di gestione omesso (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 255 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, non assolve la propria funzione quando si risolve in un’attività meramente consuntiva e non concomitante. Il controllo di gestione ex artt. 197, 198 e 198-bis TUEL deve fondarsi su un’adeguata contabilità analitica per centri di costo e su indicatori di efficienza, efficacia ed economicità; in loro assenza è inidoneo a orientare l’azione amministrativa. La mancata redazione e trasmissione del referto annuale integra una criticità del sistema e attiva gli obblighi comunicativi verso la Sezione regionale di controllo, restando ferma l’ipotesi di responsabilità amministrativa sanzionatoria ex art. 148, comma 4, TUEL.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del comune di Lentate sul Seveso per il triennio 2021-2023, unitamente ai referti del controllo di gestione delle medesime annualità. L’istruttoria è stata avviata a seguito dell’esame dei questionari trasmessi dall’Ente ai sensi dell’art. 148 TUEL e delle linee guida della Sezione delle autonomie.
Il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti con nota del 31 dicembre 2024; l’Ente ha risposto il 15 gennaio 2025. Constatate le criticità, il magistrato ha deferito la questione alla Camera di consiglio, ove la Sezione ha assunto la deliberazione oggi esaminata.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione dell’omessa redazione del referto del controllo di gestione per le tre annualità e del suo mancato inoltro tramite sistema ConTe. L’Ente vi ha provveduto solo a seguito della sollecitazione della Corte, per via PEC e limitatamente al 2021 e al 2023: permane quindi l’omissione del referto riferito al 2022.
Sul piano del reporting, l’Amministrazione produce un solo report annuale e dichiara l’assenza di azioni correttive formalizzate. Tale impostazione contrasta con l’art. 8 del Regolamento comunale, che configura il controllo di gestione come antecedente, concomitante e susseguente. Un unico report consuntivo non può orientare l’attività amministrativa né rimuovere le disfunzioni.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente ha riferito di aver svolto il controllo preventivo su 63 atti su 823 emessi, senza motivare il contrasto con gli artt. 49 e 147-bis TUEL e con l’art. 5 del Regolamento comunale, che impongono un controllo preventivo generalizzato. La Sezione rileva inoltre che il campionamento, pur dichiarato come estrazione casuale semplice, opera in realtà per stratificazione; la mera estrazione casuale indifferenziata non è tecnica statisticamente valida.
Il controllo di gestione presenta le criticità più marcate. L’Ente dispone di contabilità economica per centri di costo, ma dichiara di non avvalersi di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità, escludendo che l’attività di controllo abbia influito sull’azione programmata. I referti del 2021 e 2023 si basano sul rapporto tra obiettivi e grandezze finanziarie, non economiche. La Sezione richiama gli artt. 197, commi 2, 3 e 4, TUEL e il disposto dell’art. 10 del Regolamento comunale, che assimila il controllo di gestione alla valutazione della performance individuale.
Sul controllo sugli organismi partecipati, i questionari indicano l’assenza di struttura dedicata, mentre l’Ente ha poi precisato l’esistenza di un Ufficio Partecipate nell’ambito dell’ufficio finanziario. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, le indagini di soddisfazione sono demandate ai soli gestori terzi dei servizi scolastici e alla persona: impostazione restrittiva e non conforme all’art. 147, comma 1, TUEL. La Sezione invita l’Amministrazione a correggere le criticità e si riserva ulteriori controlli.
Nota della Redazione
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