Parifica del rendiconto regionale con eccezioni su residui attivi e fondi vincolati (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 87 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale, previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, la Sezione regionale di controllo accerta l’attendibilità e la regolarità dei saldi esposti nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, compiendo una verifica di sostanziale sussistenza delle poste iscritte. La presenza di residui attivi la cui insussistenza risulti accertata impedisce la parificazione della posta e impone la rettifica del rendiconto. Parimenti, l’utilizzo del Fondo sanitario indistinto per oneri estranei all’erogazione dei LEA, in violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, impone l’iscrizione di maggiori vincoli nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Il giudizio di parifica è funzionale a che la successiva programmazione di bilancio si fondi su dati certi.
Il Fatto
Il Presidente della Regione Lazio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il rendiconto generale per l’esercizio 2024, approvato con delibera di Giunta, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. La gestione 2024 espone il miglioramento del saldo di parte disponibile del risultato di amministrazione, di entità tale da ripianare in un solo esercizio il residuo disavanzo pluriennale, pur in costanza del piano di rientro dal disavanzo sanitario pregresso.
L’istruttoria ha però fatto emergere criticità contabili e gestionali. Su queste la Sezione ha incentrato verifica a campione e approfondimenti, destinati ad accertare la sussistenza delle poste iscritte e la correttezza dell’imputazione delle risorse sanitarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la funzione del giudizio: oggetto dello scrutinio è lo schema di rendiconto con i relativi allegati e la finalità è accertare attendibilità e regolarità dei saldi, in particolare quelli del prospetto del risultato di amministrazione. La Corte richiama la sent. n. 138/2019 della Corte costituzionale, secondo cui compito della Corte dei conti è accertare il risultato di amministrazione e le illegittimità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.
La verifica a campione su dieci residui extratributari di tipologia “rimborsi” iscritti dal 1996 al 2010 ha accertato l’insussistenza, totale o parziale, di quattro crediti, per un complessivo importo di euro 1.883.631,61. I residui risultano svalutati nel FCDE in misura del 96,16 per cento; la cancellazione e la conseguente riduzione dell’accantonamento determinano un peggioramento del saldo di parte disponibile per euro 72.331,45. La posta non è pertanto parificabile, con obbligo di rettifica dello schema di rendiconto.
Quanto al Fondo sanitario, dagli accertamenti emerge che gli oneri dell’advisor a supporto del piano di rientro hanno continuato a essere finanziati a carico del Fondo sanitario indistinto, in contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, trattandosi di spese estranee all’erogazione dei LEA. Per gli esercizi 2023 e 2024 l’importo complessivo è pari a euro 1.320.706,93. Il Collegio ribadisce che l’Ente deve vincolare, nella parte vincolata del risultato di amministrazione, le risorse funzionali a ristorare il capitolo sanitario per tale importo.
Sul versante gestionale la Corte segnala il crescente accumulo di residui da tassa automobilistica in conto residui, con capacità di riscossione prossima allo zero, che contribuisce ad alimentare l’accantonamento al FCDE oltre il miliardo di euro; l’incompletezza dell’elenco analitico delle risorse vincolate; l’illegittimità della “procedura speciale” per il pagamento di debiti fuori bilancio in assenza di previo riconoscimento; il contenzioso passivo pendente al massimo storico; la mancata razionalizzazione della società partecipata. Viene inoltre richiesta l’adozione di un sistema di contabilità analitica per l’agenzia ambientale.
La Corte parifica il rendiconto nelle componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, con le eccezioni sui residui attivi e sulla parte vincolata del risultato di amministrazione, approva la relazione allegata e ordina la restituzione dei conti al Presidente della Regione per la successiva presentazione al Consiglio regionale.
Nota della Redazione
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