Esenzione IRPEF sulla pensione dei familiari superstiti delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 494 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si estende a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che possa desumersi dal dettato normativo alcuna necessaria correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. I rinvii alle legge n. 466/1980, legge n. 302/1990 e legge n. 266/2005 valgono infatti a delimitare l’ambito dei destinatari, non quello dei trattamenti beneficiati. Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, e non a quella tributaria, la controversia sull’applicabilità del beneficio, poiché l’oggetto del giudizio non è l’esercizio del potere impositivo ma la correttezza della quantificazione della prestazione pensionistica.
Il Fatto
La ricorrente, genitore di un militare deceduto in un incidente di volo durante l’espletamento di funzioni di istituto e riconosciuto vittima del dovere, ha chiesto all’INPS l’applicazione dell’esenzione IRPEF sulla pensione diretta di cui è titolare. L’Istituto ha respinto l’istanza ritenendo il beneficio fiscale riferibile alle sole prestazioni che trovano giustificazione nel riconoscimento dello status, con esclusione delle pensioni spettanti ai familiari, il cui diritto sarebbe autonomo rispetto a quello del de cuius.
Da qui il ricorso alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, per il riconoscimento del diritto all’esenzione. L’INPS si è costituito eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione e chiedendo l’integrazione del contraddittorio verso l’Agenzia delle Entrate; nel merito ha sostenuto la natura eccezionale delle esenzioni fiscali e la necessaria correlazione tra trattamento e evento lesivo, richiamando il messaggio Hermes n. 1412/2017. In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Pur prendendo atto di un orientamento minoritario della stessa Corte dei conti, ha richiamato il consolidato principio per cui appartengono in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r. d. n. 1214/1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. La giurisprudenza di legittimità citata — Sezioni Unite n. 28020/2022, n. 7755/2017, n. 11849/2016, n. 15848/2024 — ha precisato che la giurisdizione esclusiva ricomprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.
In senso coerente, le Sezioni Unite hanno escluso che le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito sul diritto di rivalsa delle ritenute siano attratte alla giurisdizione tributaria, trattandosi di rapporto di tipo privatistico estraneo allo schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario. Di qui la lettura omnicomprensiva della giurisdizione contabile, estesa alla correttezza della quantificazione della pensione erogata.
Quanto all’istanza di integrazione del contraddittorio, il giudice l’ha respinta: oggetto del giudizio non è la domanda di rimborso delle trattenute, che andrebbe rivolta all’Amministrazione finanziaria, ma l’accertamento del diritto all’esenzione nei confronti dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta, perché ponga fine alle future trattenute.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il giudice ha aderito all’orientamento della Corte di cassazione, Sez. trib., n. 15023/2024, n. 15115/2024 e n. 15121/2024, secondo cui la lettera dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 impone di riferire l’estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza alcun collegamento necessario con l’evento generatore dello status. I rinvii normativi contenuti nella disposizione — tra cui l’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 — delimitano i destinatari, non i trattamenti agevolati. Il giudice ha richiamato sul punto la Sez. giur. Toscana n. 17/2025, la Sez. I d’Appello n. 39/2025, nonché la Sez. Abruzzo n. 72/2025 e la Sez. Campania n. 151/2025.
È stato così accertato il diritto della ricorrente, quale superstite di vittima del dovere, all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento, con condanna dell’INPS a cessare la ritenuta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione e dei diversi orientamenti registratisi.
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