Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne inabile anche in caso di inadempienza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 268 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973, il requisito della vivenza a carico del figlio maggiorenne inabile, ai fini della pensione di reversibilità, sussiste anche quando il genitore, pur obbligato al mantenimento ai sensi degli artt. 315-bis e 316-bis cod. civ., sia rimasto inadempiente. La mera assenza dei versamenti periodici non esclude il diritto della figlia, ove il genitore fosse obbligato e la figlia non disponesse di altri redditi se non quelli di natura assistenziale. Le provvidenze economiche riconosciute allo Stato in favore dei soggetti invalidi — pensione di inabilità e indennità di accompagnamento — hanno natura meramente assistenziale e non sostituiscono il dovere genitoriale di mantenimento. L’obbligo di mantenimento dei figli minori, cui sono equiparati i maggiorenni con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, spetta primariamente e integralmente a entrambi i genitori, salva la possibilità di agire in regresso contro l’inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, per il tramite dell’amministratore di sostegno, chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlia maggiorenne inabile al lavoro, con invalidità civile al 100% e handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, del padre deceduto, già titolare di pensione ordinaria diretta quale dipendente pubblico. L’INPS aveva negato la prestazione per la mancata prova della vivenza a carico, deducendo che il padre, dopo la separazione dalla moglie e il trasferimento della figlia presso la madre, non aveva più provveduto ad alcun contributo per il suo mantenimento.
La figlia, che percepiva la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, aveva proposto ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno ex art. 316-bis cod. civ. per ottenere il mantenimento a carico del padre, ma il giudizio era stato dichiarato estinto a causa del decesso del genitore, avvenuto circa un mese dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dei Conti ha dichiarato la contumacia dell’INPS, avendo accertato la regolarità della notifica del ricorso e dell’ordinanza di rinnovo. Nel merito, ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 subordina il diritto alla pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni alla sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro e della vivenza a carico.
Il Giudice ha osservato che, nel caso di specie, l’unico requisito contestato era la vivenza a carico, mentre l’inabilità non era in discussione. Ha quindi ribadito che la percezione di una pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento non esclude né riduce l’obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio, trattandosi di provvidenze di natura meramente assistenziale che non sostituiscono il dovere genitoriale, come affermato dalla Corte d’Appello di Bologna n. 1065 del 2025.
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni civili secondo cui il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave sussiste sempre, essendo la sua condizione equiparata a quella dei figli minori: l’onere di dimostrare l’effettivo impegno nella ricerca di un’occupazione riguarda solo i figli maggiorenni non affetti da handicap grave, come chiarito da Cass. n. 18451 del 2022. Ha inoltre ricordato che l’obbligo di mantenimento spetta primariamente e integralmente a entrambi i genitori, anche quando uno dei due non possa o non voglia adempiere, salva l’azione di regresso (Cass. n. 28446/2023).
Con riferimento al requisito della vivenza a carico, il Giudice ha richiamato il principio, affermato da Cass. n. 11190 del 2025, secondo cui esso va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mera assenza dei versamenti periodici, che il padre aveva sospeso rifiutandosi di continuare ad adempiere, non potesse escludere il diritto della figlia: l’obbligo di mantenimento ex art. 316-bis cod. civ. sussisteva a carico del genitore, che percepiva una pensione, e la figlia non disponeva di altri redditi se non quelli assistenziali, da non considerare a tali fini.
La Corte ha quindi concluso che l’inadempimento del padre non può riverberare effetti negativi sulla figlia maggiorenne inabile, la quale aveva anche tentato la via giudiziale, e ha riconosciuto il requisito della vivenza a carico al momento del decesso, accogliendo il ricorso e condannando l’INPS alla corresponsione della pensione di reversibilità, dei ratei arretrati con decorrenza dalla data del decesso, con interessi e rivalutazione, limitatamente alla quota eccedente quella dovuta per interessi, ai sensi di Corte dei conti SS.RR. n. 10/2002/QM.
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Nota della Redazione
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