Contributi figurativi LSU non ricongiungibili ai fini della misura della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 349 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali è erogato l’assegno di cui all’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468/1997, sono riconosciuti d’ufficio ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, ai sensi dell’art. 8, comma 19, del d.lgs. n. 468/1997, e non anche ai fini della misura del trattamento. Ne consegue che tali periodi non possono formare oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, poiché l’istituto presuppone la rilevanza dei servizi ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. L’istanza di ricongiunzione è, perciò, oltre che priva di fondamento, contraria all’interesse del lavoratore, essendo i periodi in questione utili ex se e riconosciuti senza necessità di domanda. Ai fini della misura della pensione resta necessaria la domanda di riscatto con il pagamento dei relativi oneri.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di una Provincia a decorrere dall’1.11.2001, aveva in precedenza svolto attività di lavoratore socialmente utile presso lo stesso ente per il periodo 11.09.1995 – 30.10.2001, sulla base di progetti approvati nel 1995 e con un impegno variabile da 62 a 88 ore mensili. Con determina direttoriale del 5.12.2006 la Direzione provinciale INPDAP (ora INPS) di Salerno aveva riconosciuto la ricongiunzione del periodo assicurativo utile ai fini del trattamento di quiescenza, senza includere i contributi figurativi accreditati presso la gestione INPS per l’attività di LSU.
Dopo reiterate istanze amministrative rimaste senza riscontro, la ricorrente ha impugnato parzialmente quella determina e ha chiesto l’accertamento del diritto alla ricongiunzione dei contributi figurativi ai soli fini del diritto alla pensione, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 29/1979, dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, e lamentando di non aver potuto fruire della c.d. quota 100. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza, rilevando che la ricorrente è ancora in servizio e non ha presentato domanda di pensionamento né istanza di riscatto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ricorda che il giudizio pensionistico ha natura dichiarativa e investe il rapporto, non l’atto: i provvedimenti impugnati sono vagliati come meri presupposti processuali, con esclusione di pronunce caducatorie. Quanto alla precedente definizione della stessa vicenda con sentenza di improcedibilità, la riproposizione è ammessa perché, ai sensi dell’art. 111, comma 5, c.g.c., l’estinzione del processo non estingue l’azione.
Nel merito, il quadro normativo di riferimento è l’art. 8, comma 19, del d.lgs. n. 468/1997, che per i periodi di impegno in lavori socialmente utili richiama il riconoscimento d’ufficio di cui all’art. 7, comma 9, della legge n. 223/1991, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, salva la facoltà di riscatto ai fini pensionistici.
La Corte aderisce all’indirizzo della Sezione e del giudice d’appello, richiamando in particolare Corte conti, sez. II App., n. 178/2017, secondo cui la valorizzazione dei periodi in questione ai soli fini del diritto esclude l’utilizzazione dell’istituto della ricongiunzione, non essendo possibile attribuirvi rilevanza ai fini della misura del trattamento. L’istanza di ricongiunzione contraddice la ratio dello strumento invocato ed è contraria all’interesse del lavoratore, poiché i periodi sono utili ex se e riconosciuti d’ufficio.
Pertanto la prima domanda è rigettata. Quanto alla seconda, la Corte osserva che, qualora sia presentata domanda di pensionamento, l’Istituto valuterà i contributi figurativi ai fini del diritto — e non della misura — eventualmente applicando il cumulo gratuito, a prescindere dalla mancata inclusione nella ricongiunzione. Poiché la ricorrente è ancora in servizio e nessuna domanda di pensionamento risulta proposta, manca allo stato un provvedimento dell’INPS che abbia omesso di considerare tali contributi: anche la seconda domanda è rigettata.
La particolare complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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